L’EIOPA ha pubblicato la sua relazione annuale sull’uso di esenzioni e limitazioni dalle relazioni periodiche di vigilanza da parte delle Autorità nazionali competenti (NCA) ai sensi della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, per il 2019 e per il primo trimestre del 2020.
Per quanto riguarda la rendicontazione trimestrale nel primo trimestre del 2020, dodici NCA hanno concesso limitazioni a 833 imprese individuali e quattro NCA hanno concesso limitazioni ed esenzioni a 55 gruppi.
Per quanto riguarda la segnalazione annuale per le singole imprese, cinque NCA hanno concesso limitazioni ed esenzioni dalla segnalazione a 125 imprese singole nel 2019 e una NCA ha concesso limitazioni ed esenzioni dalla segnalazione annuale a sei gruppi nel 2019.
Le limitazioni e le esenzioni in materia di segnalazione previste dall’articolo 35 della Solvency II sono una misura di proporzionalità concreta negli obblighi di segnalazione. Le Autorità di vigilanza interessate, infatti, possono limitare l’obbligo per le imprese di assicurazione o riassicurazione di presentare periodicamente informazioni di vigilanza o esonerarle da tale obbligo su base analitica quando:
- fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;
- fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell’impresa;
- l’esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell’Unione; e
- l’impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.