1. La lettera al mercato sui bilanci 2016. Premesse.
In data 11 gennaio 2017 IVASS ha indirizzato alle imprese di assicurazione operanti in Italia una lettera al mercato avente ad oggetto: (i) la distribuzione dei dividendi e di altri elementi patrimoniali, nonché (ii) la corresponsione della componente variabile della remunerazione agli esponenti aziendali.
Tale provvedimento è coerente con una prassi inaugurata dall’autorità già nel 2013[1], tuttavia nel caso in esame assume uno speciale rilievo. Si tratta, infatti, della prima lettera redatta sul tema da IVASS a seguito dell’implementazione del regime Solvency II (in vigore dal 1° gennaio 2016) .
Obiettivo della lettera in esame è garantire che le delibere dei competenti organi sociali delle compagnie – relative ai punti sub (i) e (ii) – vengano assunte in una prospettiva tanto di going concern quanto di forward looking assessment, preservando i livelli di solvibilità dell’impresa nonostante le attuali condizioni di mercato, che registrano un’“accresciuta variabilità dei valori su cui si misura la solvibilità di imprese e gruppi assicurativi”.
IVASS sottolinea, dunque, come le imprese debbano – oltreché garantire il rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori – tenere in considerazione l’eventualità che condizioni di mercato avverse possano riflettersi negativamente sul capitale disponibile e sui requisiti di solvibilità.
Da ciò consegue l’invito alla “massima prudenza” in merito alla distribuzione dei dividendi e di altri elementi patrimoniali (e.g. di riserve), nonché alla corresponsione della componente variabile della remunerazione spettante al personale rilevante, individuato in conformità al Regolamento ISVAP n. 39/2011.
2. Il nuovo contesto normativo di riferimento.
Per poter completamente inquadrare la portata della lettera al mercato in commento si rende necessario tentare di chiarire la trama delle principali disposizioni normative, primarie e secondarie[2] che, ad esito dell’attuazione di Solvency II, disciplinano puntualmente non solo la capacità delle imprese di effettuare le distribuzioni e le corresponsioni di bonus, ma anche i presupposti e la latitudine dei poteri d’intervento dell’IVASS al riguardo.
Per quanto concerne la normativa primaria nazionale, viene anzitutto in rilievo l’art. 222-ter, c. 1, del Codice delle Assicurazioni Private (il “CAP”), “[l]imitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri”, ai sensi del quale si esclude che l’impresa possa dare luogo a distribuzioni quando le stesse avvengano in presenza di una inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, o del requisito minimo di solvibilità.
In secondo luogo, deve essere tenuto in considerazione anche l’art. 88, c. 3-bis, lettera c), del CAP, “[p]oteri di intervento”, che attribuisce a IVASS la facoltà di adottare provvedimenti – ex ante o ex post – concernenti la “distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio”.
In terza istanza, bisogna ricordare l’art 35-quater del CAP, “[v]alutazione degli attivi e delle passività”, che richiede che tale valutazione avvenga sulla base del presumibile valore di realizzo in “condizioni normali di mercato”.
Per quanto concerne la disciplina secondaria, l’attenzione deve essere diretta al Regolamento IVASS n. 25/2016 in materia di fondi propri ammissibili (il “Regolamento 25”) e al Regolamento IVASS n. 32/2016 in materia di ORSA (il “Regolamento 32”)[3].
Sul punto, è di rilievo l’art. 12 del Regolamento 25, che prescrive la piena flessibilità dei fondi propri di base, anche con riguardo alle distribuzioni.
Del pari, non possono tralasciarsi: (i) l’art. 7 del Regolamento 32 che ammette – a certe condizioni – che l’impresa si discosti dall’iniziale valutazione di attività e passività, adottando “criteri e ipotesi diverse di rilevazione e valutazione del fabbisogno di solvibilità”; nonché (ii) l’art. 9, che disciplina la “[v]alutazione degli scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità”.
3. La raccomandazione alla “massima prudenza”.
La raccomandazione alla “massima prudenza” in merito alla distribuzione dei dividendi e di altri elementi patrimoniali, nonché alla corresponsione della componente variabile della remunerazione si fonda su tre elementi principali, i quali verranno esaminati partitamente.
- Conservazione di un “coerente” livello di solvibilità.
Il mantenimento di adeguati livelli di solvibilità consegue anche alla valutazione interna del rischio e della solvibilità dell’impresa (c.d.ORSA), come prescritta e disciplinata – in particolare – dall’art. 30-ter del CAP e dal Regolamento 32.
Con la lettera al mercato in esame, dunque, IVASS sembra voler approfondire il proprio potere di voice in tema di strategia operativa. Il documento, infatti, assume un’“accresciuta variabilità dei valori su cui si misura la solvibilità di imprese e gruppi assicurativi”. Sembra coerente ritenere che detta “accresciuta variabilità” incida quindi direttamente sulle “ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità” di cui all’art. 9 del Regolamento 32. - Potenziali condizioni di mercato avverse.
A conferma di quanto appena esposto, la lettera al mercato invita le imprese a prendere in considerazione “potenziali condizioni di mercato avverse” nel determinare le proprie politiche di distribuzione dei dividendi e di remunerazione (e, implicitamente, nel redigere la relazione ORSA, nonché la relativa politica interna).
Se la valutazione dei rischi include per natura sia il c.d. idiosyncratic risk che il c.d. systematic risk, deve ciononostante essere sottolineato che le “condizioni di mercato avverse” rappresentano una cautela ulteriore, che non trova espressamente riscontro nella normativa primaria. Al riguardo l’art. 35-quater del CAP, come accennato supra, richiede che la valutazione degli attivi e delle passività – e, dunque, seppur indirettamente, del livello di solvibilità – avvenga sulla base del presumibile valore di realizzo in “condizioni normali di mercato”.
La lettera al mercato, pur richiedendo che l’impresa di assicurazione svolga le proprie valutazioni tenendo in considerazione “potenziali” congiunture negative di mercato, assume come data la accresciuta volatilità dello stesso. Pertanto è necessario che, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento 32, l’impresa di assicurazione illustri nella relazione ORSA le ragioni che conducono eventualmente a discostarsi dai principi di rilevazione e valutazione di cui all’art. 35-quater del CAP. - Potenziali conseguenze sul capitale disponibile e sui requisiti di solvibilità.
La lettera al mercato richiede anche che – al fine di determinare le proprie politiche di distribuzione dei dividendi e di remunerazione – l’impresa elabori una stima quantitativa e qualitativa dell’impatto che le “potenziali condizioni di mercato avverse” possono avere sul “capitale disponibile e sui […] requisiti di solvibilità”. L’obiettivo di vigilanza è quindi orientato i primo luogo ai fondi propri di base e, nel complesso, alla tenuta di SCR e MCR; il che può richiedere un intervento da parte dell’impresa anche con riguardo alla politica interna di gestione del capitale (oltre agli interventi sulla politica interna in materia di ORSA di cui sub II, sopra).
4. Conclusioni.
Una lettura della lettera al mercato che tenga conto anche del contesto normativo, recentemente mutato, porta a concludere per un notevole innalzamento dei requisiti prudenziali cui le imprese sono soggette.
Se, infatti, l’invito ad un approccio conservativo per quanto concerne le politiche di distribuzione dei dividendi e di remunerazione è di per sé un ricorrente esercizio di soft power da parte di IVASS, le puntali disposizioni su cui la raccomandazione è fondata portano ad uno spostamento del paradigma generale verso standard di vigilanza più rigorosi.
In particolare ritenere, come raccomandato, le “condizioni di mercato avverse” più probabili, potrà condurre le imprese eventualmente ad emendare, oltre alle politiche in materia di distribuzioni o di remunerazione, anche le politiche relative alla gestione del capitale e all’ORSA.
[1] Si vedano le lettere al mercato pubblicate da IVASS in relazione ai passati esercizi (disponibili sul sito: www.ivass.it).
[2] Il riferimento è alle nuove disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, introdotte con il d. lgs. 72/2015, e ai relativi regolamenti attuativi.
[3] Per un primo commenti a tali provvedimenti, si vedano, su questa Rivista: http://www.dirittobancario.it/news/assicurazioni/solvency-ii-primo-pilastro-le-novita-dei-regolamenti-ivass-del-26-luglio-2016 e http://www.dirittobancario.it/news/assicurazioni/solvency-ii-le-novita-del-regolamento-ivass-n-322016-orsa