1. Premessa
Il 10 novembre 2015 la COVIP ha posto in consultazione il nuovo schema per la redazione della Nota Informativa da predisporsi per le adesioni ai Fondi Pensione autorizzati ai sensi del D.lgs. 252/2005 (cfr. contenuti correlati).
In particolare, con le modifiche approntate con lo Schema in consultazione (approvate dalla COVIP il 29 ottobre scorso) si propone la modifica della precedente Deliberazione COVIP sull’argomento adottata il 31/10/2006, nella parte relativa alla “Scheda sintetica”, nella quale sarà necessario inserire l’intestazione di “Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti”.
Agli interventi prospettati con lo Schema in consultazione seguiranno altre proposte di modifica normativa (con particolare riguardo al “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”, adottato dalla COVIP con Deliberazione del 29 maggio 2008) sulle quali verrà avviata a breve una parallela pubblica consultazione.
La consultazione appena avviata rimarrà aperta per le osservazioni degli interessati fino al 18 gennaio 2016.
2. Principali obiettivi
Gli obiettivi dichiarati dal Regolatore in relazione alle modifiche proposte è quello pervenire ad un quadro coerente di disposizioni che:
“– innalzi ulteriormente la qualità dell’informazione in sede di adesione o di trasferimento alle forme pensionistiche complementari, richiamando l’attenzione dell’aderente sulle informazioni più rilevanti;
– consenta di sviluppare una capacità di valutazione comparativa di tali informazioni, soprattutto in tema di rendimenti e di costi;
– alleggerisca gli oneri per gli operatori, semplificando gli adempimenti correlati alla raccolta delle adesioni.”
3. Modifiche sulle informazioni pratiche per la compilazione della nuova Scheda Sintetica
3.1 Informazioni chiave per gli aderenti da inserire nella Scheda Sintetica
Sarà necessario in primo luogo indicare se la forma pensionistica complementare per la quale si chiede l’adesione sia un fondo pensione negoziale o un fondo pensione aperto o un piano individuale pensionistico.
In secondo luogo, occorrerà indicare espressamente i soggetti e/o la platea di soggetti la cui forma pensionistica complementare è rivolta.
In particolare, per fondi pensione negoziali sarà necessario indicare che l’istituzione del fondo si basa sui contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali riportati nel relativo Allegato da predisporsi. Per i fondi pensione aperti e PIP si richiederà di indicare la denominazione del soggetto istitutore e l’eventuale gruppo di appartenenza. Inoltre, nel caso in cui il fondo sia dedicato esclusivamente ad adesioni in forma individuale oppure ad adesioni in forma collettiva, occorrerà darne adeguata evidenza.
3.2 Informazioni pratiche
Tutte le forme pensionistiche complementari (fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e PIP), oltre alle necessarie indicazioni su sede legale ed amministrativa (se diversa) si raccomanda di inserire gli estremi di sito web, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.
3.3 Informazioni in tema di contribuzione sui fondi pensione complementari
1) Fondi pensione negoziali: si richiede di indicare che la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dai contratti collettivi/accordi collettivi/regolamenti aziendali che dispongono l’adesione e che dovranno essere riportati nell’Allegato alla Scheda Sintetica.
2) Fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: secondo lo schema in consultazione sarà necessario precisare che la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti viene fissata dai contratti o accordi collettivi o dai regolamenti aziendali che dispongono l’adesione. Inoltre l’aderente potrà fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista dalle fonti istitutive.
3) Fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni su base individuale e PIP: si prevede di inserire le modalità di contribuzione e richiamare la facoltà dell’aderente di fissarne liberamente la misura.
3.4 Informazioni sulle modalità di erogazione della prestazione pensionistica complementare
A parte l’adeguata informativa in merito alle modalità di erogazione della prestazione (in forma di rendita vitalizia o di capitale) si prevede per i Fondi pensione negoziali di dare adeguata informativa qualora gli stessi non siano autorizzati all’erogazione diretta delle rendite e non abbiano ancora stipulato le convenzioni assicurative per l’erogazione delle rendite.
Per i fondi pensione aperti e PIP si richiede di indicare la possibilità di trasferimento prima del periodo minimo di permanenza nel fondo in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche sostanziali delle caratteristiche del fondo.
3.5 Modalità di investimento delle attività del fondo pensione
L’intervento del regolatore è volto a fornire maggiori precisazioni ai potenziali investitori, ad esempio, in merito ai comparti in cui i contributi versati possono essere investiti, precisando le caratteristiche di rischio/rendimento differenti.
Per i PIP occorrerà riportare la tipologia della linea di investimento (tra cui fondo interno, investimento in OICR e affidamento alla gestione separata).
I fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva saranno adesso tenuti a specificare il comparto al quale sono destinati i flussi di TFR maturando conferiti tacitamente dai lavoratori.
Inoltre i fondi pensione aperti e PIP con prestazioni collegate a fondi interni/OICR dovranno precisare che, in caso di emissione di distinte classi di quote, le informazioni sui rendimenti verranno riportate, distintamente su ciascuna classe di quota emessa, su schede appositamente redatte e dedicate alle specifiche categorie di riferimento.
4. La Scheda dei Costi
Infine, si introduce la necessità di predisporre e diffondere ai potenziali aderenti una “Scheda Dei Costi” finalizzata a riportare le informazioni fondamentali sui costi che gravano direttamente o indirettamente sull’aderente in tutte le fasi del rapporto con il fondo pensione (adesione, fase di accumulo, o esercizio delle prerogative riconosciute). A tal riguardo lo Schema in consultazione prevede l’utilizzo di apposite tabelle le cui voci dovranno essere seguite dagli operatori.
Inoltre, qualora il fondo pensione preveda il riconoscimento di commissioni di incentivo ai gestori selezionati, occorrerà fornire agli aderenti i dettagli relativi al calcolo della commissione medesima, nonché alla periodicità e alle modalità di prelievo. In ogni caso, è previsto che le informazioni devono essere riportate in modo chiaro, tale da escluder che l’aderente possa avere una errata percezione dei costi effettivamente praticati.
Per i fondi pensione negoziali la scheda dei costi dovrà precisare che gli oneri annualmente gravanti sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo. Pertanto gli importi indicati nella relativa tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire all’ aderente una indicazione della onerosità della partecipazione.
Nel caso dei fondi pensione aperti e PIP con riferimento ai costi relativi ai comparti, occorrerà specificare che le commissioni riportate non considerano altri costi che gravano sul patrimonio degli stessi a consuntivo, elencandone le relative voci.
Nei costi saranno comunque ricompresi le spese e i premi da corrispondere per le coperture accessoria ad adesione obbligatoria, anche qualora non ne venga data separata evidenza.
Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: nel caso in cui le spese per coperture accessorie ad adesione obbligatoria siano sostenute direttamente dal datore di lavoro, la tabella deve fornire chiaramente tale informazione.
Risulterà possibile, inoltre, avvalersi dell’ “indicatore sintetico dei costi” (ISC). Particolarmente rilevante risulterà l’utilizzazione dell’ISC nel valutare l’incidenza dei costi applicati dal fondo pensione sull’ammontare della posizione finale dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico. L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia e sarà possibile individuare sul sito web della COVIP gli ISC di tutti i fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e PIP per poter operare un confronto.