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Attualità

Le modifiche alle disposizioni di Banca d’Italia sull’ABF

9 Settembre 2020

Francesco Mocci, Studio Legale Zitiello Associati

Di cosa si parla in questo articolo
ABF

Il 12 agosto 2020 Banca d’Italia ha pubblicato la nuova versione delle disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, a conclusione di un lungo iter iniziato nel dicembre 2018, quando era stata aperta la pubblica consultazione.

La revisione della disciplina si giustifica alla luce del crescente successo dell’ABF. Dal 2009, anno di introduzione, il numero dei ricorsi è infatti salito vertiginosamente [1], rendendo i componenti dei vari collegi dei giudici a tempo pieno e provocando un imprevisto allungamento della durata dei procedimenti [2].

Alcune modifiche erano già state apportate in passato: si pensi all’istituzione di nuovi collegi territoriali (oggi sette) e all’introduzione del portale on line, che ha semplificato l’apertura dei fascicoli. Il tempo ha però dimostrato la necessità di una più intensa opera di maquillage, per assicurare sia una migliore organizzazione dei collegi, sia una maggiore rapidità nelle risposte.

Il risultato è degno di nota e segna una sempre maggiore rilevanza assegnata ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Lo dimostra l’aumento della competenza per valore dell’Arbitro, che ora potrà occuparsi di controversie in ambito bancario di valore fino a duecentomila euro; viene così raddoppiato, in modo un poco silenzioso, il limite precedente, con attrazione verso l’ABF di cause tra intermediari e clienti di assoluta rilevanza. La modifica sembra avere poca pertinenza con le esigenze di alleggerimento del carico di lavoro dell’Arbitro, ma tant’è: di sicuro verrà ulteriormente alleggerito il carico di lavoro degli avvocati, considerata la confermata assenza di obbligo di assistenza tecnica sia per i ricorrenti che per i resistenti.

Anche la competenza per oggetto è stata modificata: non potranno essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti (anche omissivi) anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Per il resto, le principali novità attengono sia a profili strettamente organizzativi, sia a profili procedimentali.

Iniziando dalle modifiche all’organizzazione dell’Arbitro, oltre all’istituzione della figura del vice presidente (due in seno a ciascun collegio), con compiti sostanzialmente sostitutivi del presidente, deve segnalarsi il potere attribuito a Banca d’Italia, “per esigenze temporanee legate al flusso dei ricorsi e alla funzionalità del sistema” e per non più di diciotto mesi, di derogare alla competenza territoriale dei singoli collegi, accentrando presso uno o più di essi la trattazione di ricorsi su materie omogenee e su cui esistono orientamenti consolidati.

Nelle speranze del regolatore, questa soluzione dovrebbe assicurare un più efficiente riparto dei procedimenti tra i collegi e la conforme decisione dei ricorsi seriali. Durante la fase di consultazione, era stato chiesto di istituire criteri generali di competenza per materia, in luogo della tradizionale ripartizione solo territoriale; ma l’Autorità di vigilanza non ha ritenuto di accogliere simili istanze.

Quanto ai profili procedimentali, la novità più eclatante è rappresentata dall’attribuzione al presidente del collegio di poteri e prerogative molto rilevanti, nell’ipotesi in cui sulla questione oggetto del ricorso si sia formato un consolidato orientamento dell’Arbitro in base al quale le domande del cliente troverebbero accoglimento.

In una simile eventualità, il presidente può infatti, a sua discrezione:

  1. rimettere la controversia al collegio, e in tal caso si prosegue nelle forme ordinarie;
  2. se l’orientamento comporta l’accoglimento integrale delle domande del ricorrente, decidere il ricorso con provvedimento monocratico. L’intermediario può però sottoporre la questione al collegio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento presidenziale, specificando le ragioni per cui non lo ritiene condivisibile;
  3. se l’orientamento comporta l’accoglimento solo parziale delle domande del ricorrente, proporre alle parti una definizione bonaria della lite. Le parti, in tal caso, devono presentare le loro determinazioni alla segreteria tecnica entro il termine perentorio di trenta giorni: se aderiscono alla proposta, il procedimento si chiude per cessazione della materia del contendere; in caso contrario, il procedimento prosegue avanti al collegio.

Da rimarcare è anche la modifica delle spese di procedura.

Se rimane infatti invariato il contributo posto a carico del ricorrente (venti euro), cambia invece quello a carico dell’intermediario in caso di soccombenza, che sarà pari a:

  • duecento euro, in caso di accoglimento del ricorso da parte del collegio, senza esercizio dei poteri presidenziali di cui si è appena dato conto;
  • cento euro, se l’intermediario adempie alla decisione presidenziale;
  • quattrocento euro, se l’intermediario si appella al collegio avverso la decisione del presidente;
  • cento euro, se l’intermediario aderisce alla proposta conciliativa del presidente. Se è il solo a farlo, non sarà nemmeno tenuto a restituire al ricorrente i venti euro a questi anticipati;
  • quattrocento euro, se il ricorrente aderisce alla proposta del presidente e l’intermediario no.

L’aumento dei costi di procedura dovrebbe incentivare gli intermediari a comporre le liti con i clienti già nella fase di reclamo [3]. Un sistema deflattivo di un meccanismo a sua volta deflattivo, verrebbe da dire.

Sono stati inoltre ridotti i tempi di conclusione dei procedimenti, che avevano subito negli ultimi anni un incremento indesiderato.

L’esito della controversia deve essere infatti comunicato alle parti entro novanta giorni dalla data di completamento del fascicolo. Tale termine può essere prorogato per un periodo comunque non superiore ad altri novanta giorni, se la controversia riveste carattere di particolare complessità [4].

Per assicurare il contenimento dei tempi nei limiti indicati, sono stati previsti termini perentori per lo scambio dei vari scritti difensivi delle parti (memorie, repliche, controrepliche) e per l’adozione dei vari provvedimenti da parte dell’Arbitro, nelle diverse composizioni.

Non sono state inserite particolari preclusioni probatorie dopo lo spirare dei termini per il deposito degli scritti introduttivi e non è stato imposto all’intermediario di produrre il contratto interessato dalla vertenza; tuttavia, in caso di inerzia dell’intermediario alla richiesta di copia di tale documento da parte del cliente ai sensi dell’art. 119 del TUB o all’invito a produrlo proveniente dallo stesso Arbitro, un simile comportamento potrà essere valutato come “mancata cooperazione”, con le conseguenze che vedremo.

È stata infine rivista la disciplina della pubblicazione degli inadempimenti dell’intermediario alle decisioni dell’ABF, accertata dal collegio competente.

La notizia dell’inadempimento o della sua mancata cooperazione [5] è pubblicata sul sito internet dell’Arbitro per cinque anni e sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario per sei mesi.

Sono però previste alcune ipotesi di cancellazione della notizia anche prima del decorso dei termini ordinari.

In particolare, l’intermediario può ottenere l’immediata cancellazione quando ottiene una sentenza definitiva favorevole dell’Autorità Giudiziaria sulla stessa controversia intercorsa tra le parti; non è quindi sufficiente una sentenza non ancora passata in giudicato: il che rende questa ipotesi abbastanza residuale, visti i tempi medi di conclusione dei processi.

Inoltre, qualora l’intermediario comunichi di avere adempiuto, seppure in ritardo, la notizia del tardivo adempimento è pubblicata sul sito internet dell’ABF e resta visibile per un anno, scaduto il quale saranno cancellate sia la notizia dell’inadempimento iniziale, sia dell’adempimento tardivo.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1 ottobre 2020.

Nell’atto di emanazione, Banca d’Italia precisa però che fino al 1 ottobre 2022 “potranno continuare ad essere sottoposte all’ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009”.

 

[1] Nel 2019, sono stati proposti 22.059 ricorsi e sono state rilasciate 27.346 decisioni (cfr. “Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario”, anno 2019, pubblicata sul sito web dell’ABF il 10 luglio 2020). Per la verità, i numeri sono in discesa rispetto al 2017, periodo preso a riferimento da Banca d’Italia nel documento di consultazione: all’epoca i ricorsi erano stati addirittura 30.644.

[2] Pari, ad oggi, a 209 giorni, come si evince sempre dalla Relazione sul 2019 sopra citata. Anche in questo caso, la situazione è migliorata rispetto al 2017, quando i tempi medi di durata dei procedimenti avanti all’Arbitro erano di 261 giorni.

[3] Anche a tal fine, per dar tempo alle parti di trovare un’intesa all’esito di un approfondito esame delle questioni oggetto del reclamo, il termine di risposta per le banche ai reclami dei clienti è aumentato da trenta a sessanta giorni (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di Banca d’Italia, Sezione XI, capitolo 3).

[4] A titolo esemplificativo, vengono fatti rientrare tra gli indici di particolare complessità: (i) la specificità della materia trattata; (ii) la rimessione del ricorso, o di altro ricorso pendente sulla stessa questione, al collegio di coordinamento; (ii) la richiesta da parte del collegio di ulteriori elementi istruttori alle parti.

[5] Tra i casi di mancata cooperazione, oltre alla mancata produzione del contratto dopo la richiesta del cliente ex art. 119 del TUB o dopo l’invito dell’Arbitro, viene menzionato il mancato versamento dei contributi a carico dell’intermediario.

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