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Attualità

Disclosure e gestione della liquidità a breve termine dopo le Linee Guida dell’EBA

16 Marzo 2017

Margherita Gagliardi

Di cosa si parla in questo articolo
EBA

Le “Guidelines on LCR disclosure to complement the disclosure of liquidity risk management under Article 435 of Regulation EU No. 575/2013”, nel dare attuazione al Regolamento UE 575/2013 (CRR), confermano la centralità assunta dal rischio di liquidità nella gestione delle banche, le quali sono chiamate ad implementare sistemi di monitoraggio e gestione delle risorse disponibili in grado di assicurare il rispetto dei parametri che – secondo le autorità competenti – sono essenziali per il conseguimento della sana e prudente gestione. Analogamente è a dirsi per gli obblighi di disclosure, nei confronti del mercato, degli obiettivi e delle politiche di gestione dei rischi, avendo particolare riguardo ai livelli di liquidità, misurati dal cd. Liquidity Coverage Ratio.

Viene, quindi, in considerazione la scelta dell’EBA di introdurre uno schema specifico per la divulgazione delle informazioni; schema che – come si vedrà – si discosta da quello suggerito dal Comitato di Basilea (in un contesto di soft law). Appare, quindi, possibile rilevare, a fondamento delle linee guida, l’opzione dell’autorità di limitare l’autonomia privata delle banche chiamate a rendere l’informativa al mercato in materia di liquidità; ciò, con l’ovvio effetto di uniformare dati e notizie immessi in circolazione.

Quel che maggiormente rileva, a tal fine, sono i templates e le tavole, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione; schemi che appaiono coerenti con il Regolamento delegato (UE) n. 61/2015 della Commissione Europea (in materia di requisito di copertura della liquidità). Da qui un ulteriore conferma dell’effetto dovuto alla loro introduzione (e cioè l’armonizzazione dei formati e, dunque, la comparabilità dei dati in essi contenuti).

A ben considerare, l’esecuzione degli obblighi indicati nelle nuove “guidelines” – richiesta per gli enti creditizi entro il 31 dicembre 2017 – si colloca nel solco tracciato dai generali aspetti di divulgazione delle informazioni (disciplinati nella Parte Ottava del Regolamento CRR); sicché anche i requisiti di liquidità sono soggetti al regime introdotto con riferimento ai profili di confidenzialità, rilevanza, riservatezza e frequenza dell’informativa; ciò, in linea con precedenti linee guida della stessa Autorità Bancaria Europea (cfr. EBA Guidelines on materiality, proprietary and confidentiality and on disclosure frequency under Article 432(1), 432(2) and 433 of Regulation (EU) 575/2013).

Dal punto di vista applicativo, occorre osservare che le linee guida delineano un processo di gestione dell’informativa calibrato sulla complessità operativa e dimensionale degli intermediari, nel rispetto del tradizionale principio di proporzionalità che informa l’ordinamento europeo in materia bancaria.

Conseguentemente, appare appropriata la scelta di applicare il modello “fully fledge” agli enti creditizi sistemici (G-SII e O-SII). Trattasi di un approccio che – in linea con quanto già proposto dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria nel documento “LCR disclosure standards” pubblicato nel gennaio 2014 – prevede la divulgazione sia di informazioni in ordine alle modalità di gestione del rischio di liquidità (Annex I – Table EU LIQA), sia di dati relativi ai profili quantitativi e qualitativi dell’indice LCR (Annex II – Templates EU LIQ1); ovviamente – anche in questo caso – introducendo specifiche istruzioni di compilazione (contenute nell’Annex III).

Per converso, appare meno convincente la scelta di consentire agli istituti di credito non sistemici di adottare un modello “simplified”. Segna, infatti, una discontinuità nel sistema informativo la facoltà di divulgare esclusivamente le informazioni sul valore dell’indice LCR, sull’entità del buffer di liquidità e sull’ammontare dei deflussi di cassa netti, compilando, quindi, solo le linee 21, 22 e 23 dell’Annex II e tralasciando la pubblicazione di ulteriori dettagli. Ciò, ovviamente consente una riduzione degli oneri di disclosure (e, quindi, dei costi transattivi) che appare poco compatibile con l’esigenza di innalzare i livelli di trasparenza degli enti in parola.

Ciò posto, appare utile tener presente che l’EBA – nel progettare i vari template e tavole informative – non si è limitata a recuperare il lavoro già presentato dal Comitato di Basilea nel 2014, ma ha introdotto talune specificità volte a recepire le più recenti innovazioni del quadro regolamentare europeo. Pertanto, appare meritevole di apprezzamento la scelta di prevedere, nei vari schemi, talune linee aggiuntive, volte ad illustrare le informazioni attinenti alle modalità “europee” di calcolo dell’indice LCR (che i template predisposti dal Comitato di Basilea non consideravano).

È evidente, quindi, che le innovazioni in parola cercano di superare la mancanza di chiarezza e di comparabilità dei dati che, in passato, penalizzava l’efficiente funzionamento del mercato, nel quale risultava opaca la gestione della liquidità ed ardua la possibilità di un raffronto (cross-giurisdizionale) dei requisiti prudenziali.

Da qui, il riferimento conclusivo alle disposizioni dell’articolo 16 del Regolamento 1093/2010 e, in particolare all’obbligo di “make every effort to comply with the guidelines”, cui consegue la prospettiva per le competenti autorità di ricondurre le regole in parola nelle prassi di vigilanza e, quindi, di promuovere lo sviluppo uniforme dei presidi volti a garantire un adeguato livello di liquidità degli enti creditizi.

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EBA

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