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Attualità

Significant branches: le nuove Linee guida dell’EBA di attuazione del regime CRD IV

7 Novembre 2017

Giacinto Francesco Maria Pepe, Compliance Governance, UBI Banca

Di cosa si parla in questo articolo

Il presente contributo è frutto esclusivo delle opinioni personali dell’autore, che non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza.

 

Premessa

Lo scorso 1° novembre l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il Final Report On Guidelines on Supervision of Significant Branches, dando così attuazione ai principi contenuti nei paragrafi 4 e 5 dell’art.51 della Direttiva 2013/36/EU (c.d. CRD IV) (cfr. contenuti correlati). Le Guidelines si applicheranno a partire dal 1°gennaio 2018 per le autorità di vigilanza, che decideranno di conformarsi, così come previsto dall’art. 16, Par. 3 della Direttiva 1093/2014 richiamata nel documento oggetto della presente analisi.

Il principale obiettivo delle Guidelines è quello di fornire alle autorità di vigilanza un set di criteri e procedure attraverso cui identificare le branch di significativa rilevanza (le c.d. Significant Plus Branches), nonchédi rafforzare la partecipazione e il dialogo tra l’Home Member State (Paese d’origine dell’entità bancaria) e l’Host Member State (Paese ospitante) di una branch nel processo di valutazione di una Significant Plus Branch, attraverso la definizione di regole e principi comuni applicabili alle autorità di vigilanza coinvolte nel suddetto processo di valutazione.

Il percorso definito dall’EBA per identificare la presenza di una Significant Plus Branch è efficacemente illustrato dalle Guidelines nello schema di seguito riportato.

Contenuto

Il processo di valutazione delle branches si articola in due diverse fasi: il primo step, definito di significance assessment,è volto a classificare una Branch come Significant sulla base dei criteri definiti dall’art. 51 della CRD IV ed è svolto, in una prima fase dall’Home Member State e, in una fase successiva, anche dall’Host Member State, che dovrà rivedere le valutazioni svolte dall’Home Member State.

In presenza di una branch classificata come Significant da parte di entrambe le autorità di vigilanza si avvia il secondo step c.d. di Intensification Test, che hal’obiettivo di determinare se la Significant Branches sia classificabile anche come una Significant-Plus Branch e, in quanto tale, sottoposta a regole di vigilanza più stringenti.

In particolare, con l’Intensifications Test le autorità di vigilanza coinvolte nel processo di valutazione dovranno tener conto delle dimensioni, della natura e dell’importanza sistemica delle attività svolte dalla branch nell’Host member States e della sua rilevanza per l’entità o il gruppo. Le autorità di vigilanza dovranno, altresì, valutare se la Significant Branch svolge attività critiche. La classificazione di una Branch come Significant Plus branch comporta che, nella valutazione dei rischi di gruppo, ovvero nella relazione dell’entità sullo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) svolta dall’Home Member State, sia presente un riferimento distinto ed evidente al Supervisory Assessment di ciascuna Significant-Plus Branch. Tale valutazione deve includere i material risk a cui è esposta (o potrebbe essere esposta) la branch, il modello di business e la strategia aziendale della stessa, nonché l’incidenza dei rischi a cui la branch espone il sistema finanziario dell’Host Member States (the Branch Risk Assessment). Sebbene non sia richiesta la predisposizione di documenti ad hoc per le Significant Plus branch, le autorità di vigilanza devono assicurare che l’informativa dell’ICAAP e dell’ILAAP copra anche la Significant Plus Branch e rifletta la sua esposizione al rischio, nonché il capitale e la liquidità allocati per coprire tali rischi già predisposte dalle singole entità in conformità con le linee guida dell’EBA ai fini del suddetto SREP.

Conclusione

Per l’implementazione delle Guidelines da parte delle autorità di vigilanza degli Stati membri occorrerà attendere la pubblicazione della traduzione delle stesse nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea. Entro due mesi da tale pubblicazione,le autorità di vigilanza dovranno notificare all’EBA la decisione di conformarsi o meno a tali orientamenti (motivando l’eventuale non conformità).

La discrezionalità in ordine alla possibilità di conformarsi o meno alle Guidelines dell’EBA attribuita alle singole autorità di vigilanza rappresenta l’aspetto di debolezza più significativo delle linee guida ma, più in generale, della regolamentazione europea in materia.

Tale scelta, infatti, fa venire meno l’applicabilità di tale normativa creando potenziali distorsioni e diversi livelli di regolamentazione, che potrebbero rafforzare l’arbitraggio regolamentare e indebolire il Meccanismo Unico di Vigilanza.

L’auspicio è che l’Europa (ormai pronta a regole comuni in ambito bancario) e le Autorità di Vigilanza europee, si indirizzino sempre più verso la creazione di un Testo Unico bancario europeo. Tale scelta rappresenta, a parere di chi scrive, l’unico percorso perseguibile per la creazione di un corpus unico di norme e conferire maggiore solidità al sistema bancario nell’area dell’euro capace di anticipare e gestire le crisi finanziarie che verranno.

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