Dopo la sottoposizione a pubblica consultazione del documento relativo alle modifiche del Regolamento Intermediari in materia di protezione degli investitori e sulle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari (6 luglio 2017), nonché del documento concernente le modifiche al Regolamento Intermediari sulle procedure di autorizzazione delle SIM, sull’ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e sulla disciplina applicabile ai gestori (31 luglio 2017), in data 19 ottobre Consob ha sottoposto a pubblica consultazione le modifiche relative all’operatività in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, in recepimento della direttiva 2014/65 (MiFID II).
In particolare, le modifiche proposte sono finalizzate a dare attuazione alla delega regolamentare riconosciuta alla Consob dall’art. 28, comma 4 TUF, relativa al procedimento di autorizzazione delle imprese di paesi terzi diversi dalle banche, conformemente a quanto indicato dagli articoli 39 e ss. MiFID II e dal titolo VIII del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR).
In sintesi, l’art. 28 TUF prevede che (i) la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi diversi dalle banche a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta possa avvenire esclusivamente mediante lo stabilimento di succursali, previa autorizzazione della Consob sentita la Banca d’Italia, (ii) la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento a controparti qualificate o a clienti professionali di diritto possa avvenire in regime di libera prestazione di servizi, ove trovi applicazione quanto previsto dal Titolo VIII del MiFIR (in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell’art. 47, par. 1, del MiFIR oppure ove tale decisione non sia più vigente, la prestazione di servizi e attività di investimento a controparti qualificate o a clienti professionali di diritto può avvenire anche in regime di libera prestazione, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d’Italia) e (iii) le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni possano essere disciplinate dalla Consob, sentita la Banca d’Italia.
Ciò posto, venendo al contenuto delle principali modifiche proposte, si segnala innanzitutto l’art. 4, comma 1-bis che prevede che la sezione dell’albo dedicata alle imprese di paesi terzi diversi dalle banche contenga due elenchi riportanti:
- le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, autorizzate dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali e in regime di libera prestazione di servizi;
- le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, autorizzate allo stabilimento di succursale in altro Stato membro e che ai sensi dell’art. 47, par. 3 MiFIR possono prestare in Italia, in regime di libera prestazione di servizi – nel caso in cui la Commissione Europea valuti il quadro normativo e di vigilanza del paese terzo come equivalente – servizi e attività di investimento nei confronti di controparti qualificate o clienti professionali di diritto, senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza “e senza sottostare alla vigilanza diretta della stessa Consob per l’operatività svolta in Italia, previo espletamento della procedura di notifica prevista dall’art. 34 della MiFID II” (così Consob nel commento al testo in consultazione).
Inoltre, anche l’art. 17 ha subito significative proposte di modifica. A prescindere dai rilievi di natura formale (le disposizioni relative al contenuto della domanda di autorizzazione e dell’individuazione della documentazione da allegare sono state riportate nel nuovo Allegato 1 e non più inserite nel corpo del Regolamento Intermediari), l’art. 17 recepisce quanto previsto dall’art. 42 MiFID II prevedendo esplicitamente che, allorquando un cliente avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l’esercizio di un’attività di investimento da parte di un’impresa di paesi terzi diversi dalla banca, l’art. 28, comma 3 del TUF non si applica alla prestazione del servizio o all’esercizio dell’attività di investimento e, pertanto, viene meno l’obbligo della succursale.
L’Autorità di Vigilanza, inoltre, ha rilevato che analoga previsione si rinviene con riferimento all’iniziativa esclusiva delle controparti qualificate e dei clienti professionali di diritto di cui all’art. 46, par. 5 MiFIR, precisando contestualmente che, trattandosi di disposizione direttamente applicabile, non ha ritenuto di disciplinare tale fattispecie a livello regolamentare.
Particolare riguardo, infine, meritano la proposta di introduzione degli articoli 21-bis e 21-ter.
Il primo prevede, in favore dell’impresa di paesi terzi diversa dalla banca e autorizzata in Italia mediante succursale, una procedura (richiamando, in particolare, il contenuto dell’art. 16-quater la cui introduzione nel Regolamento Intermediari è stata proposta con il documento di consultazione già richiamato del 31 luglio 2017), che le consente di prestare servizi e attività nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto in altri Stati UE senza stabilirvi succursale (il tutto a condizione che il quadro giuridico del paese terzo venga riconosciuto effettivamente equivalente dalla Commissione europea a norma dell’art. 47 MiFIR).
Il secondo, ossia l’art. 21-ter, prevede una procedura specifica per le succursali di imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate in altri Stati UE che intendano prestare servizi e attività di investimento in regime di libera prestazione di servizi in Italia. Anche in questo caso, è condizione essenziale che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto effettivamente equivalente dalla Commissione Europea a norma dell’art. 47, par. 1 MiFIR: in assenza, l’impresa di paesi terzi diversa dalla banca deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi dell’art. 28 TUF.