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Attualità

Prime osservazioni sulle disposizioni del “Decreto banche” volte ad accelerare il recupero dei crediti bancari

9 Maggio 2016

Roberto Ferretti, Studio Legale Bonora e Associati

Di cosa si parla in questo articolo

Il 3 maggio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il d.l. n. 59/2016, Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Il provvedimento – più noto come “Decreto banche” – è entrato in vigore il giorno successivo (cfr. contenuti correlati).

Le presenti note non intendono soffermarsi sulle norme del Decreto relative agli indennizzi agli investitori delle quattro banche in liquidazione, rispetto cui si rinvia a quanto già pubblicato lo scorso 2 maggio su questa rivista (cfr. contenuti correlati), quanto piuttosto illustrare in modo sintetico le più importanti novità che il Decreto stesso introduce in materia di garanzia e recupero dei crediti.

Il pegno mobiliare non possessorio

Il Decreto crea una nuova tipologia di pegno, definito “mobiliare non possessorio”, che potrà essere costituita solo da “imprenditori iscritti nel registro delle imprese” (art. 1, comma 1) in favore di qualsiasi soggetto che concede loro finanziamenti.

Per quanto concerne i crediti che possono essere garantiti dal nuovo pegno, la norma prevede che questi debbano essere “inerenti all’attività d’impresa” e possano essere presenti o futuri, ma, in quest’ultimo caso, debbano essere determinati o determinabili (in analogia con quanto previsto dall’art. 2787, comma 3, c.c. in materia di pegno “comune”) e debba essere previsto l’importo massimo garantito (questa volta, in analogia con il disposto dell’art. 1938 c.c. in materia di fideiussioni per obbligazioni future).

Più complessa appare l’individuazione delle cose che possono formare l’oggetto del pegno “non possessorio”. Il comma 2 dell’art. 1 del Decreto stabilisce, infatti, che la nuova garanzia possa essere costituita su “beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili registrati” e precisa che tali beni possano essere anche futuri, purché determinati o determinabili “anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche”. Questa previsione, unitamente a quella per la quale, salvo patto contrario, il debitore o il terzo datore di pegno può trasformare o comunque disporre dei beni gravati dalla garanzia (con conseguente trasferimento di quest’ultima – senza effetto novativo – sul prodotto della trasformazione, sul corrispettivo della cessione o sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo), induce a ritenere che alla locuzione “beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa” di cui si è detto si debba dare un’interpretazione estensiva e non limitata ai beni mobili strumentali.

Questa conclusione pare confermata dal fatto che identica locuzione è contenuta nell’art. 46 TUB, che disciplina i finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese assistiti da privilegio speciale su beni mobili e articola espressamente la locuzione stessa nelle seguenti categorie di beni:

  1. impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
  2. materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
  3. beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
  4. crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti.

Il pegno “non possessorio” dev’essere consacrato in un contratto scritto a pena di nullità e si costituisce mediante l’iscrizione in un registro informatizzato tenuto dall’Agenzia delle entrate. Il comma 6 dell’art. 1 del Decreto delega al Ministero dell’economia e delle finanze il potere di regolamentare con proprio decreto “iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo e cancellazione” del pegno di cui trattasi.

Venendo alle modalità di escussione, l’art. 1, comma 7, del Decreto prevede che il creditore garantito, in caso di inadempimento del debitore, abbia facoltà di procedere:

  1. alla vendita dei beni oggetto di pegno con modalità tali da garantire l’equa valutazione del bene stesso, un’adeguata pubblicità della vendita e la restituzione al debitore dell’eventuale eccedenza;
  2. all’escussione dei crediti oggetto pegno, fino a concorrenza del credito garantito;
  3. alla locazione dei beni oggetto di pegno con imputazione del relativo canone a scomputo del credito garantito;
  4. all’appropriazione dei beni oggetto di garanzia, a condizione, anche in questo caso, che siano evitati disequilibri economici in danno del debitore o del datore di pegno.

Le ultime due modalità di escussione sono condizionate alla presenza di un’apposita pattuizione nel contratto di pegno e all’iscrizione (sembra di capire, della pattuizione stessa) nel registro delle imprese. Di questa iscrizione, però, non è agevole comprendere la funzione, essendo il pegno già stato reso pubblico mediante l’iscrizione nel registro informatizzato di cui si è detto sopra.

In caso di fallimento del debitore, il creditore può procedere all’escussione del pegno con le modalità viste sopra solo dopo essere stato ammesso al passivo della procedura con il riconoscimento della prelazione (art. 1, comma 8, del Decreto). La nuova garanzia, infine, è equiparata al pegno “comune” ai fini dell’applicazione degli artt. 66 e 67 della legge fallimentare (comma 10).

Il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato

Il secondo istituto introdotto dal Decreto per favorire l’accesso delle imprese al credito e l’efficacia e la rapidità del successivo recupero di quest’ultimo consiste nel finanziamento “garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato” ed è disciplinato dall’art. 2 del Decreto stesso, il quale aggiunge al Testo unico bancario l’art. 48-bis [1].

Quest’ultimo prevede che “il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o un altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore […], della proprietà o di un altro diritto reale immobiliare dell’imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore”. La norma esclude espressamente dall’ambito dei diritti che possono formare oggetto di trasferimento condizionato quelli relativi a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado (art. 48-bis, comma 3, TUB).

La nuova norma sancisce la legittimità degli atti traslativi della proprietà o di altri diritti reali immobiliari a scopo di garanzia nell’ambito dei rapporti creditizi intercorrenti tra un finanziatore professionale e un imprenditore, nei limiti – già in precedenza ammessi dalla giurisprudenza – del c.d. patto marciano, cioè dell'accordo con il quale si prevede che il creditore insoddisfatto diventi proprietario del bene, ma con l'obbligo di restituire al debitore (o al terzo datore) l'eventuale differenza fra il valore del bene stesso, determinato da un terzo arbitratore sulla base di parametri predeterminati, oggettivi ed autonomi, e l'importo del credito [2].

La disposizione in questione prevede infatti, che, nel caso di inadempimento del debitore, il creditore debba chiedere al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l’immobile oggetto della garanzia di nominare un perito che stimi il valore del diritto immobiliare oggetto del trasferimento (cfr. l’art. 48-bis, comma 6, TUB). La condizione sospensiva del trasferimento si considera avverata al momento della comunicazione della stima al creditore o, nel caso in cui il valore del diritto immobiliare ecceda quello del credito, nel momento del pagamento della differenza al debitore.

La disposizione precisa inoltre che, ai fini dell’avveramento della condizione sospensiva di cui si è detto, si ha inadempimento del debitore quando il mancato pagamento si protrae:

  • per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di finanziamenti che prevedano un obbligo di rimborso a rate mensili;
  • per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, nel caso in cui il debitore sia tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile;
  • per oltre sei mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti rateali.

La nuova norma prevede la possibilità di introdurre la nuova “garanzia” in contratti di finanziamento già in essere alla data di entrata in vigore del Decreto e stabilisce che quando tale finanziamento sia già garantito da ipotesa, essa prevalga sulle iscrizioni e trascrizioni successive all’iscrizione ipotecaria (comma 4).

Si stabilisce, inoltre, che il trasferimento al creditore possa avvenire anche quando il diritto reale immobiliare che ne forma l’oggetto sia sottoposto ad esecuzione forzata. In tal caso, l’accertamento dell’inadempimento del debitore è compiuto da giudice dell’esecuzione e la stima è compiuta dall’esperto nominato dallo stesso giudice (comma 10). Analoga disciplina si applica nel caso di fallimento del titolare del diritto reale immobiliare (comma 12).

Le norme volte a facilitare lo smobilizzo e il recupero dei crediti (bancari e non)

Il registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, di insolvenza e degli strumenti di gestione delle crisi (art. 3 del Decreto)

L’art. 3 del Decreto prevede l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.

L’accesso alle informazioni contenute nel registro è differenziato in funzione delle finalità perseguite dal legislatore: le informazioni di base inerenti alle procedure di cui sopra (ivi comprese quelle “obbligatorie” sulle procedure concorsuali individuate dall’art. 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/848), nonché quelle inerenti ai loro tempi ed al loro andamento saranno pubbliche (da individuarsi con apposito decreto ministeriale) e ad accesso gratuito.

Le altre (pure individuate per decreto) saranno riservate alla Banca d’Italia, la quale potrà accedere al registro “nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva” (art. 3, comma 1).

Come dichiarato nel comunicato stampa del MEF cui si è sopra fatto cenno, l’accesso pubblico è volto a consentire “ai soggetti interessati all’acquisto di disporre agevolmente e con costi contenuti di un adeguato set informativo”, mentre quello riservato vuole permettere “alle autorità di vigilanza di effettuare un monitoraggio più specifico”. Queste due finalità dovrebbero concorrere, sempre nelle intenzioni del legislatore, ad agevolare “la creazione di un mercato dei crediti deteriorati e si rafforza ulteriormente la stabilità finanziaria”.

Disposizioni in materia di espropriazione forzata (art. 4)

Per ridurre i tempi di recupero dei crediti in sede giudiziale, il Decreto, tra l’altro:

  • introduce termini perentori per la promozione dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.);
  • disciplina in modo più stringente i termini e le modalità della delega al soggetto incaricato della vendita del bene pignorato di cui all’art. 532 c.p.c.
  • esplicita che il giudice dell’opposizione “deve concedere” la provvisoriaesecuzione del decreto ingiuntivo opposto in presenza delle condizioni di cui all’art. 648 c.p.c.;
  • permette al soggetto che si sia aggiudicato un bene in un’asta giudiziaria di richiedere l’assegnazione dello stesso ad un terzo.

Le nuove norme si applicano, salve limitate eccezioni, ai procedimenti di espropriazione forzata iniziati successivamente all’entrata in vigore del Decreto (art. 4, comma 3).

Modifiche alla legge fallimentare (art. 6)

Per rendere più celeri le procedure concorsuali, il Decreto interviene ancora una volta sulla legge fallimentare, introducendo modifiche (per la verità, non significative), tra le quali si segnalano:

  • la possibilità di tenere alcune udienze e adunanze anche in modalità telematica;
  • la facoltà per il tribunale di revocare il curatore che non rispetta i termini fissati per il riparto dell’attivo fallimentare di cui all’art. 110 della legge fallimentare.

 

[1] Stando a quanto dichiarato nel comunicato stampa sopra richiamato e ribadito dal Ministro dell’economia e delle finanze alla Commissione Finanze del Senato in occasione dell’audizione tenutasi il 4 maggio scorso, l’intenzione del Governo è quella di consentire al creditore di entrare in possesso del bene costituito in garanzia in 7-8 mesi, contro i 40 mesi oggi in media necessari per il completamento di un’esecuzione forzata immobiliare

[2] Il “patto marciano” introdotto dal Decreto non costituisce una novità assoluta, essendo stata preceduto – e, probabilmente, ispirato – dalla nuova disciplina dell’inadempimento del consumatore/mutuatario contenuta nell’art. 28 della direttiva 2014/17/CE. Com’è noto, infatti, anche tale disciplina prevede, tra le altre modalità di escussione della garanzia ipotecaria, il trasferimento del bene immobile al finanziatore (cfr. il nuovo art. 125-quinquiesdecies del TUB). 

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