Il 29 aprile 2016 la Banca d’Italia ha pubblicato un nuovo aggiornamento della “Nota di chiarimenti” del 14 settembre 2015 circa l’applicazione delle nuove Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, entrate in vigore l’11 luglio 2015 (Circolare del 3 aprile 2015, n. 288) (cfr. contenuti correlati).
In particolare, l’aggiornamento ha ad oggetto le modifiche da apportare agli statuti dei Confidi, costituiti in forma di società cooperativa e di società consortili, in merito alle clausole di recesso e di esclusione.
Sul punto, è necessario premettere come – in conformità a quanto previsto dalla disciplina prudenziale in materia di fondi propri [1] – sono riconosciuti come capitale primario di Classe 1 (CET 1) solo quegli strumenti che l’intermediario può:
- utilizzare senza restrizioni e senza indugi per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui questi si verificano;
- rimborsare solo in fase di liquidazione (devono, cioè essere “perpetui”).
Pertanto, le clausole statutarie che li disciplinano non devono creare aspettative circa futuri rimborsi o il riacquisti in anticipo.
Da ciò discende la non conformità alla disciplina prudenziale sia delle clausole statutarie che espongano l’intermediario a richieste di rimborso della partecipazione a discrezione del socio – come nel caso di clausole di recesso c.d. “ad nutum” e, cioè, senza alcuna giustificazione – sia di quelle che prevedano il riacquisto anticipato da parte dello stesso intermediario di strumenti di CET 1 a semplice richiesta dei soci.
Va, inoltre, ricordato come, prima di procedere all’eventuale rimborso degli strumenti di CET 1, gli intermediari siano tenuti – ai sensi dell’art. 77, par. 1, lett. a) e 78 del Regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 (c.d. Regolamento CRR) – a chiedere preventiva autorizzazione alla Banca d’Italia; tale autorizzazione, anche al fine di una maggiore flessibilità operativa, può essere richiesta per un importo specifico predeterminato che, se autorizzato, non sarà più computabile nel CET 1 [2].
Con specifico riferimento allo statuto dei Confidi, la Banca d’Italia ha ritenuto che, date le specifiche esigenze dettate dalla propria operatività, sia possibile ammettere l’introduzione nei loro statuti di clausole che consentano il ricesso dei soci in presenza di circostanze che facciano venir meno l’interesse alla partecipazione al Confidi (quali, ad esempio, l’estinzione del finanziamento garantito o, ancora, la perdita di validità o efficacia della garanzia).
Tuttavia, la stessa Autorità di Vigilanza ha specificato come – ferma restando la necessità di richiedere l’autorizzazione alla riduzione dei fondi propri di cui sopra – la clausola di recesso debba prevedere che gli organi competenti assumano le proprie determinazioni in ordine a un’eventuale limitazione (anche totale) del rimborso valutando, in particolare:
- la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità del confidi;
- l’importo del capitale di Classe 1, del capitale di Classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti di I e II Pilastro.
Con riferimento alle modalità di rimborso delle azioni del socio uscente, per i Confidi costituiti in forma di società cooperativa – in conformità a quanto previsto dall’art. 2535 c.c. – il prezzo del rimborso deve essere pari al valore delle azioni ed eventualmente del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle stesse, detratti gli utilizzi per la copertura di eventuali perdita quali risultati dai bilanci precedenti e da quello dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto. Ai Confidi costituiti in forma di società consortile, invece, si applicano le norme del tipo societario prescelto (art. 2473 c.c. per le S.r.l. e art. 2437 per le S.p.A.).
La Banca d’Italia permette, inoltre, – sempre dietro preventiva autorizzazione alla riduzione dei fondi propri – la previsione di clausole statuarie che disciplinano le cause si esclusione dei soci dei Confidi, purché queste non contengano previsioni generiche o tali da attribuire, di fatto, agli organi competenti discrezionalità nell’esercizio di tale potere.
Restano, invece, escluse – in quanto in grado di grado di incidere negativamente sulla stabilità dei fondi propri del Confidi, nonché sulla sana e prudente gestione – le previsioni in statuto clausole di recesso “parziale”, così come previsto ai sensi dell’art. 2532, comma 1, c.c., nonché di rimborso della partecipazione al di fuori dei casi recesso (inderogabile o statutario, e alle condizioni sopra indicate) esclusione e morte o, ancora, contenenti vincoli alla cessione delle azioni, posto che tali clausole determinano l’insorgere di un diritto di recesso [3].
[1] Cfr. art. 26 del Regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Capital Requirements Regulation o CRR); Circolare n. 288/2015, Titolo IV, Capitolo 3, Sez, III, par. 1.
[2] Cfr. artt. 29, par. 5, e 32 del Regolamento (UE) 241 del 7 gennaio 2014 che integra il Regolamento n. 575/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri degli enti.
[3] Ai sensi degli artt. 2355-bis, 2469, comma 2, e 2530, comma , c.c. per i Confidi costituiti rispettivamente in forma di cooperative, società consortili S.p.A. e S.r.l..