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Attualità

Le novità nelle modifiche alle disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia

26 Marzo 2019

Avv. Jessica Facchini, Studio Legale Zitiello Associati

Di cosa si parla in questo articolo

Il 19 marzo 2019, ad esito della consultazione pubblica che si è svolta dall’11 luglio 2018 al 10 settembre 2018, Banca d’Italia ha emanato il provvedimento modificativo delle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009, come successivamente modificate (di seguito, le “Disposizioni”).

Le modifiche sono state introdotte al fine di adeguare la disciplina nazionale al quadro normativo europeo in materia di: (i) trasparenza dei servizi di pagamento (in attuazione della direttiva 2015/2366/UE – c.d. PSD2); (ii) informativa precontrattuale sugli indici di riferimento nelle operazioni di credito immobiliare ai consumatori e credito ai consumatori (in attuazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/1011/UE – c.d. Regolamento Benchmark); (iii) politiche e prassi di remunerazione per il personale preposto all’offerta dei prodotti bancari e per i terzi addetti alla rete di vendita (in attuazione degli Orientamenti EBA in materia); (iv) gestione dei reclami (in attuazione degli Orientamenti del Joint Committee delle ESAs in materia).

In particolare, con riguardo alla trasparenza dei servizi di pagamento, la Sezione VI delle Disposizioni è stata integrata con le informazioni precontrattuali aggiuntive introdotte dalla PSD2, nonché con la disciplina degli obblighi informativi relativi alla prestazione dei nuovi servizi di disposizioni di ordini di pagamento e di informazioni sui conti.

In proposito, Banca d’Italia, nell’ambito del resoconto della consultazione, ha chiarito che il regime normativo semplificato previsto per i prestatori del servizio di informazione sui conti non si applica nel caso in cui il servizio in questione sia prestato da un intermediario che effettui anche altri servizi di pagamento, bensì unicamente nel caso in cui il soggetto presti solo ed esclusivamente il servizio di informazione sui conti: non è stata pertanto accolta la proposta di modifica formulata dai rispondenti al fine di ottenere l’estensione dell’applicazione degli obblighi informativi semplificati a tutti i casi in cui un intermediario presti il servizio di informazione sui conti.

Allo stesso modo, l’Autorità di Vigilanza non ha ritenuto di accogliere la richiesta dei rispondenti avente ad oggetto l’introduzione di una deroga al requisito della forma scritta dei contratti per tutti i servizi di pagamento fruibili online o, almeno, per i servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti.

Sul punto, infatti, Banca d’Italia, dopo aver chiarito che il requisito della forma scritta non è richiesto per il servizio di informazione sui conti se esso è offerto da soggetti che prestano unicamente tale servizio [1], ha ritenuto di confermare il requisito della forma scritta dei contratti quadro per la prestazione degli altri servizi di pagamento, ivi incluso il servizio di disposizione di ordini di pagamento; ciò a garanzia della tutela degli utenti, nonché al fine di promuovere la fiducia degli utilizzatori nei confronti di un mercato di recente introduzione.

Per quanto concerne invece l’informativa precontrattuale sugli indici di riferimento, le Sezioni VI bis e VII delle Disposizioni (“Credito immobiliare ai consumatori” e “Credito ai consumatori”) sono state modificate al fine di introdurre l’obbligo per gli intermediari di fornire al consumatore [2] l’informativa sugli indici di riferimento sui contratti di credito offerti, secondo quanto previsto dal Regolamento Benchmark.

In particolare, Banca d’Italia, in occasione del resoconto delle consultazioni, ha precisato che, con riguardo al credito immobiliare ai consumatori, tale informativa deve essere inserita soltanto nelle “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori”, redatte in conformità dell’Allegato 3 alle Disposizioni stesse (che è stato di conseguenza modificato); con riguardo invece ai prodotti rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina del credito al consumo, tale informativa deve essere fornita tramite un documento allegato alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.

Benché l’Autorità di Vigilanza abbia demandato agli intermediari il compito di individuare le modalità più idonee per informare i clienti sulle possibili implicazioni dell’utilizzo del benchmark, ha precisato che l’informativa in questione potrebbe essere correttamente fornita attraverso un avvertimento sugli effetti che le variazioni del valore dell’indice utilizzato possono avere sul tasso contrattuale e, pertanto, sull’importo della rata.

Tale informativa, infine, deve essere fornita anche nel caso di finanziamenti a tasso fisso composti da un indice di riferimento più uno spread: Banca d’Italia ha infatti precisato che il Regolamento Benchmark non distingue tra tipologie di tasso rilevanti ai fini dell’applicazione della relativa disciplina e, anche nell’ambito di tali finanziamenti, tale informativa si rende necessaria in quanto il valore dell’indice potrebbe variare successivamente alla messa a disposizione della clientela delle informazioni generali.

Come anticipato, ulteriori modifiche alle Disposizioni sono state introdotte al fine di dare attuazione agli Orientamenti EBA in materia di politiche e prassi di remunerazione del personale preposto all’offerta dei prodotti, con l’obiettivo di tutelare i clienti dai pregiudizi che essi potrebbero subire a causa di meccanismi retributivi non corretti relativi al personale addetto alla vendita dei prodotti; a tal fine, è stato introdotto il paragrafo 2-quater.1 alla Sezione XI (“Politiche e prassi di remunerazione per i soggetti rilevanti e gli intermediari del credito”).

In occasione del resoconto delle consultazioni, Banca d’Italia ha precisato che gli intermediari tenuti a predisporre una politica di remunerazione anche ai sensi di altre disposizioni di vigilanza (quali ad esempio la Circolare 285/2013), benché possano redigere un unico documento, devono dare adeguata evidenza alle parti relative all’attuazione delle Disposizioni, seppur non necessariamente mediante l’introduzione di una sezione separata.

È stato inoltre chiarito che, con riguardo alle forme di remunerazione per l’offerta contestuale di un contratto facoltativo insieme a un finanziamento, l’incentivo per il personale e per la rete di vendita non può essere superiore alla somma degli incentivi che spetterebbero in caso di vendita separata dei due contratti.

Con riguardo, poi, alla gestione dei reclami, sono state apportate alcune modifiche alla Sezione XI, par. 3, delle Disposizioni al fine di dare attuazione agli Orientamenti adottati dalle ESAs in materia. In proposito, si segnala in particolare che, con riguardo al termine massimo di risposta ai reclami relativi alla prestazione dei servizi di pagamento (non superiore a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo), Banca d’Italia nella versione definitiva delle Disposizioni ha accolto il suggerimento dei rispondenti di inserire la previsione secondo cui, in situazioni eccezionali preventivamente definite dall’intermediario nell’ambito delle proprie procedure interne, la riposta al reclamo può essere fornita nel termine di 35 giorni lavorativi, conformemente a quanto previsto dalla PSD2.

Nell’ambito delle consultazioni, i rispondenti hanno chiesto chiarimenti all’Autorità di Vigilanza in merito alla corretta collocazione dell’ufficio preposto alla trattazione dei reclami; in proposito, Banca d’Italia ha precisato che l’ufficio in questione potrebbe anche essere collocato all’interno della funzione compliance, mentre non potrebbe essere collocato all’interno di una funzione di controllo di terzo livello o di risk management. L’Autorità di Vigilanza ha anche consigliato la separazione strutturale tra ufficio reclami e funzione commerciale, benché non abbia categoricamente escluso tale organizzazione in caso di adozione di adeguati presidi.

Da ultimo, Banca d’Italia ha apportato alcune modifiche alla Sezione II, par. 2, delle Disposizioni (“Guide pratiche”), al fine di limitare l’obbligo di “messa a disposizione della clientela” alla sola Guida sull’Arbitro Bancario e Finanziario, prevedendo viceversa che gli ulteriori documenti divulgativi (“Guide”) possano essere pubblicati dagli intermediari sul proprio sito internet.

In particolare, nell’ambito del resoconto della consultazione, l’Autorità di Vigilanza ha precisato che i documenti si intendono “messi a disposizione” del cliente quando questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente: è stata pertanto confermata l’interpretazione dei rispondenti secondo cui gli intermediari sono tenuti a stampare una copia della Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario solo su richiesta del cliente.

In proposito, Banca d’Italia ha inoltre modificato le Disposizioni al fine di prevedere che, su richiesta del cliente, gli intermediari possano fornire la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario in formato elettronico.

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 1° luglio 2019, ad eccezione delle modifiche apportate: (i) alla Sezione VI (“Servizi di pagamento”), le quali – per finalità di coordinamento con la disciplina in materia di conti di pagamento di attuazione della direttiva 2014/92/UE (c.d. PAD) – troveranno applicazione a partire dalla data che verrà indicata da Banca d’Italia con successivo provvedimento; (ii) alla Sezione XI, par. 3 (“Reclami”), ivi inclusa l’estensione da 30 a 60 giorni del termine di risposta ai reclami “ordinari”, che – per finalità di coordinamento con la disciplina in materia di presentazione dei ricorsi all’ABF – si applicheranno a partire dalla data che sarà indicata nel provvedimento di adozione delle modifiche alle disposizioni di Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

 

[1] Il paragrafo 3.1 della Sezione VI delle Disposizioni, infatti, nell’individuare la disciplina applicabile ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti, non richiama la Sezione III, avente ad oggetto la forma e il contenuto dei contratti

[2] In occasione del resoconto delle consultazioni, Banca d’Italia ha precisato che l’informativa sugli indici di riferimento deve essere fornita solo con riguardo ai rapporti (tutti) rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori e sul credito immobiliare ai consumatori.

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