A seguito della consultazione avviata il 9 dicembre 2019 la Consob, con delibera n. 21508 del 22 settembre 2020, ha emanato le modifiche al Regolamento Consob n. 11971/1999 (c.d. “Regolamento Emittenti”) in materia di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di Fondi di investimento alternativi (di seguito anche “FIA”) aperti riservati. Con il medesimo intervento sono stati altresì effettuati ulteriori interventi normativi riguardanti la commercializzazione di FIA e l’attività pubblicitaria relativa a prodotti finanziari diversi dai titoli. La delibera in commento è stata poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 5 ottobre 2020 e, come da previsione dello stesso provvedimento Consob, le novità regolamentari troveranno applicazione a partire dal 4 novembre 2020.
Le modifiche hanno come punto di partenza gli art. 113, comma 1 e 113-bis, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, c.d. “TUF”) i quali dispongono che in relazione, rispettivamente, agli strumenti finanziari comunitari ed alle quote o azioni di OICR aperti, prima della data stabilita per le negoziazioni in un mercato regolamentato, l’emittente pubblichi un prospetto.
Sulla base di tali norme di rango primario, che si riferiscono all’ammissione alle negoziazioni di OICR aperti in generale, non erano previste – prima dell’intervento normativo in commento – distinzioni tra le diverse tipologie di fondi aperti. Il cambio di prospettiva, volto a creare una differenziazione per i FIA aperti riservati rispetto agli altri OICR aperti (per lo meno dal punto di vista della regolamentazione secondaria) ha trovato la propria giustificazione anche in virtù delle modifiche apportate al regolamento dei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. che hanno ampliato il novero degli strumenti finanziari negoziabili sul MIV, nel segmento dedicato agli investitori professionali, ricomprendendovi appunto anche le quote/azioni di FIA aperti riservati.
In tale contesto, le modifiche apportate al Regolamento Emittenti vanno a delineare un quadro regolamentare nuovo i cui obiettivi sono quelli di: i) introdurre una disciplina specifica per il prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA aperti riservati distinta da quella applicabile alle altre tipologie di OICR aperti[1]; ii) sempre in relazione ai FIA aperti riservati, coordinare la disciplina del prospetto con quella della commercializzazione su base domestica e su base transfrontaliera prevista dalla Direttiva 2011/61/UE (c.d. “AIFMD”) e dalle relative disposizioni di implementazione. Inoltre, le modifiche hanno riguardato anche altri aspetti relativi la commercializzazione di FIA, oltre all’attività pubblicitaria relativa ai prodotti finanziari diversi dai titoli.
Più nello specifico, è possibile circoscrivere le modifiche apportate al Regolamento Emittenti nella materia in commento a tre principali aree: (i) obblighi informativi dei FIA italiani riservati (tra i quali si segnalano tra le altre le modifiche agli articoli 28 e 103-bis); (ii) procedure per la commercializzazione di FIA (dove si segnalano, tra le altre, le modifiche all’art. 28-bis); (iii) ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR (per le quali si veda infra).
Si precisa, inoltre, che sono state apportate anche alcune modifiche alla disciplina degli annunci pubblicitari (si rinvia, tra gli altri, all’art. 34-novies) ed agli Allegati 1A, 1B e 1C al medesimo Regolamento, oltre ad essere stato introdotto il nuovo Allegato 1E.
Il presente contributo si limiterà ad illustrare brevemente il punto (iii) sopra riportato, ossia le modifiche introdotte nell’ambito dell’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR.
Come anticipato sopra il legislatore, nel disciplinare l’ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati dei fondi aperti, ha optato per la separazione tra FIA aperti riservati e gli OICR aperti diversi da questi ultimi. Tra le norme del Regolamento Emittenti che sono state modificate per accogliere tale novità vi è l’art. 59 che – nella versione precedente le modifiche – era composto da un solo comma e si riferiva a tutte le tipologie di OICR italiani aperti. Anche nella versione post modifiche l’art. 59 è dedicato agli OICR italiani, tuttavia lo stesso risulta articolato secondo la seguente suddivisione: (i) OICR aperti diversi dai FIA riservati (disciplinati al comma 1)[2]; (ii) FIA italiani aperti riservati gestiti da una SGR o SICAV (disciplinati nel comma 1-bis); (iii) FIA italiani aperti riservati gestiti da un GEFIA UE (disciplinati nel comma 1-ter).
- FIA italiani aperti riservati gestiti da una SGR o SICAV. In particolare, il comma 1-bis introduce le seguenti novità per l’ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni di cui al presente bullet: i) l’ammissione è preceduta dall’invio alla Consob del prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell’Allegato 1B; ii) il prospetto è pubblicato decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tale documento da parte della Consob; iii) Entro tale termine, la Consob può richiedere all’offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto.
- FIA italiani aperti riservati gestiti da un GEFIA UE. Per tale fattispecie il comma 1-ter dell’art. 59 ha previsto due ulteriori casistiche, ossia quella in cui la legislazione del Paese del GEFIA preveda l’adozione di un prospetto contenente le informazioni indicate nell’articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE (c.d. “AIFMD”) e quella in cui la legislazione del Paese di origine del GEFIA non disponga l’adozione di alcun prospetto. Nel primo caso l’avvio delle negoziazioni è preceduto dalla trasmissione alla Consob del suddetto prospetto e del documento di quotazione redatto secondo lo schema 2 dell’Allegato 1B. Nel secondo caso, invece, dovrà essere inviato alla Consob il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell’Allegato 1B. In entrambi i casi i documenti – si intende, sia il prospetto sia il documento di quotazione – sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione degli stessi da parte della Consob. Entro tale termine, l’autorità può richiedere all’offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto redatto secondo lo schema 1 dell’Allegato 1B e al documento per la quotazione.
- L’art. 59, comma 1-quater dispone inoltre che, sia nel caso disciplinato al comma 1-bis sia nel caso disciplinato al comma 1-ter , si applichino ove compatibili, gli artt. 16, comma 3, 34-octies e 34-novies del Regolamento Emittenti (in materia tra le alte cose di pubblicazione della documentazione d’offerta e di annunci pubblicitari) e che il prospetto e il documento per la quotazione siano pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l’ammissione alle negoziazioni.
L’art. 60 del Regolamento Emittenti disciplina invece la fattispecie OICR esteri e, per quanto qui di interesse, regola: i) l’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA Ue aperti diversi da quelli riservati (al comma 3)[3]; ii) l’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA Ue aperti riservati gestiti da una SGR o da una SICAV (al comma 3-bis); iii) l’ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da un GEFIA Ue (al comma 3-ter).
In particolare, per le casistiche di cui ai punti ii) e iii) le norme si limitano a richiamare rispettivamente l’articolo 59, comma 1-bis e l’art. 59, comma 1-ter del Regolamento Emittenti. Inoltre, per l’ammissione alla negoziazione di entrambe le tipologie di FIA esteri le norme richiamano altresì l’applicazione dell’art. 59, comma 1-quater con i rinvii sopra rappresentati.
Nella sostanza, quindi, la regolamentazione è uniforme sia in caso di FIA italiani sia in caso di FIA Ue e gravita principalmente intorno all’applicazione dell’art. 59 del Regolamento Emittenti. Ciò che porta ad una differenziazione nella disciplina, invece, è la qualifica del gestore a seconda che sia SGR/SICAV o GEFIA Ue con, in quest’ultimo caso, un’ulteriore distinzione tra il GEFIA proveniente da una Stato membro di origine in cui legislazione preveda o meno l’adozione di un prospetto contenente, tra le altre, le informazioni di cui all’art. 23 della AIFMD.
[1] Per gli OICR chiusi, invece, la disciplina del prospetto è direttamente dettata dal Regolamento (UE) 2017/1129 e dai relativi regolamenti delegati che definiscono, tra l’altro, l’obbligo di pubblicazione, il formato, il contenuto e l’approvazione del prospetto da pubblicare.
[2] Per queste tipologie di fondi viene confermata la disposizione vigente secondo cui a tali OICR si applicano gli obblighi relativi, tra l’altro, alla documentazione d’offerta (prospetto e KIID), alla pubblicazione e all’aggiornamento della stessa e agli annunci pubblicitari, secondo quanto previsto dalla Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, del Regolamento Emittenti.
[3] Per tali tipi di fondi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-ter, e 27-bis. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell’Allegato 1E. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l’ammissione alle negoziazioni.