Introduzione
In data 10 marzo è divenuta applicabile gran parte delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito, il “Regolamento SFDR”). Tale regolamento prevede un insieme di rilevanti obblighi di disclosure in tema sostenibilità che trovano applicazione nei confronti di una vasta gamma di partecipanti al mercato finanziario, consulenti finanziari e prodotti finanziari.
Inoltre, a tal riguardo, in data 4 febbraio 2021, il comitato congiunto delle Autorità Europee di Vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA) ha presentato alla Commissione Europea il report finale contenente la bozza di norme tecniche attuative del Regolamento SFDR (le “RTS”), le quali specificano il contenuto e le metodologie richieste ai fini dell’adempimento di alcuni degli obblighi informativi previsti a livello regolamentare[1]. Sebbene non sia ancora avvenuta l’approvazione finale da parte della Commissione UE (prevista con decorrenza dal 1 gennaio 2022), le citate RTS potranno essere seguite medio tempore per adempiere ai nuovi obblighi informativi.
La portata innovativa delle nuove regole europee appare senz’altro significativa per gli operatori destinatari che saranno chiamati ad adeguare ai nuovi requirements le proprie procedure interne di compliance nonché l’intera prassi operativa nella fornitura dei diversi servizi finanziari interessati dal Regolamento SFDR.
Destinatari, obblighi di disclosure e relative RTS del Regolamento SFDR
Il Regolamento SFDR si propone di aumentare (i) la trasparenza delle disclosures relative alla sostenibilità nonché (ii) la comparabilità delle disclosures per gli investitori finali e, a tal fine, operando su due distinti piani, stabilisce delle regole di trasparenza sia a livello di soggetto o attività (cd. entity level), con riferimento all’integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi di sostenibilità nei processi interni, sia a livello di prodotto (cd. product level), richiedendo di fornire informazioni relative alla sostenibilità rispetto ai prodotti finanziari resi disponibili. I predetti obblighi di trasparenza devono essere adempiuti mettendo a disposizione informazioni dettagliate e aggiornate sui siti web di FMPs e FAs ovvero attraverso la documentazione precontrattuale o deireport periodici, in base allo specifico obbligo che assume rilievo.
Sotto il profilo soggettivo, come anticipato, si segnala la portata segnatamente vasta della platea dei destinatari del Regolamento SFDR, i quali sono divisi in due categorie: i partecipanti ai mercati finanziari (cd. “FMPs”) e i consulenti finanziari (cd. “FAs”).
All’interno della categoria dei FMPs, il Regolamento include, tra gli altri: imprese di assicurazione che rendono disponibili prodotti di investimento assicurativi, enti pensionistici aziendali o professionali, imprese di investimento ed enti creditizi che prestano il servizio di gestione di portafogli, nonché diverse tipologie di gestori di fondi, inclusi gestori di FIA e OICVM.
Con riferimento ai consulenti finanziari, il Regolamento SFDR include in tale categoria le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo prodotti di investimento assicurativi nonché imprese di investimento, enti creditizi, gestori di FIA e OICVM che forniscono consulenza in materia di investimenti[2].
Quanto agli obblighi di disclosure cd. entity level, si segnala che questi attengono tanto all’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali d’investimento, nell’attività di consulenza e nelle politiche di remunerazione, quanto alla considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e alle eventuali politiche di due diligence o di individuazione e prioritizzazione di tali effetti adottate (quest’ultimo secondo il principio comply or explain)[3].
In relazione invece agli obblighi informativi a livello di prodotto, il Regolamento SFDR richiede a FMPs e FAs di fornire le seguenti informazioni:
- per la generalità di prodotti finanziari resi disponibili, una spiegazione chiara e motivata che indichi in che modo un prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (da pubblicare nel sito web, secondo il principio comply or explain);
- con riferimento ai prodotti con caratteristiche ambientali o sociali (cd. “light green products”) nonché ai prodotti con obiettivi di investimento sostenibile (cd. “dark green products”), informazioni su come il prodotto sia conforme agli aspetti ESG che lo stesso si propone di rispettare e/o perseguire, nonché informazioni su come eventuali indici di riferimento designati per il prodotto siano coerenti con tali aspetti. A tale informativa precontrattuale si aggiungono l’indicazione, da fornire all’interno del sito web, delle caratteristiche e gli obiettivi di sostenibilità con particolare riguardo al loro monitoraggio e alla misurazione dell’effettivo impatto ottenuto sui fattori ESG nonché ulteriori informazioni da fornire in report periodici[4].
Ciò detto, si segnala che le RTS hanno compiuto un’operazione di specificazione e chiarimento in ordine a due principali aspetti del Regolamento SFDR, ossia:
- l’informativa sugli effetti negativi a livello di entità, i.e. riguardo i principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, fornendo altresì indicatori dettagliati per gli impatti ambientali e sociali;
- l’informativa precontrattuale, sul sito web e periodica dei prodotti finanziari applicabile ai light green products e ai dark green products, chiarendo anche il principio del “Do Not Significantly Harm” o “DNSH” di cui alla definizione di investimenti sostenibili contenuta nel regolamento in esame.
In particolare, al fine di facilitare l’adeguamento a tali obblighi da parte di FMPs e FAs, le RTS contengono dei KPI da utilizzare al fine di valutare gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilitànonché deitemplates armonizzati per le informazioni precontrattuali e periodiche sui prodotti.
Considerazioni critiche
Orbene, appare indubbio che il Regolamento SFDR sia caratterizzato da obiettivi e finalità ben condivisibili alla luce delle attuali problematiche di sostenibilità nonché della considerazione che il mercato dei servizi finanziari possa risultare uno strumento estremamente utile nell’ottica di una conversione ESG su larga scala delle attività economiche e finanziarie svolte all’interno dell’Unione Europea. Tuttavia, la rilevanza quantitativa degli obblighi di disclosure previsti e l’incertezza interpretativa che permane, nonostante le RTS, in ordine agli obblighi product-level, destano qualche perplessità sull’effettiva capacità del predetto corpus normativo di migliorare l’informativa ESG nei servizi finanziari senza richiedere uno sforzo di conformità sproporzionato se non inutile, talvolta.
Difatti, quanto al primo aspetto, nei prossimi mesi gli investitori o coloro che comunque si avvalgono dei servizi di FMPs e FAs toccati dal Regolamento SFDR, saranno destinatari di una rilevante mole di informazioni nella fase precontrattuale, le quali, alla luce delle previsioni regolamentari e delle RTS, non sembrano caratterizzate da sufficiente sinteticità, rischiando dunque, in realtà, di non essere adeguatamente considerate e/o comprese. Peraltro, vi è da segnalare, come ha rilevato anche Consob nel richiamo d’informativa pubblicato in data 4 marzo 2021[5], che il Regolamento SFDR “integra gli obblighi di informativa già previsti nelle vigenti discipline sui prodotti e sui servizi, mantenendo altresì (considerando 12) i requisiti che tali discipline impongono ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di agire nel migliore interesse degli investitori finali”.
Pertanto, ne deriva il notevole sforzo sia di tipo organizzativo ed economico da parte di FMPs e FAs per adempiere correttamente ai nuovi obblighi di informativa ESG in aggiunta agli obblighi di disclosure e condotta già esistenti (basti pensare agli obblighi MiFID II), sia dell’investitore, per comprendere ed assimilare l’ottica ed il linguaggio della corposa informativa SFDR.
In ogni caso, l’aspetto che comporterà maggiori difficoltà in sede di applicazione è certamente rappresentato dall’inquadramento dei prodotti finanziari all’interno delle categorie individuate dal Regolamento SFDR, ossia quella dei prodotti con caratteristiche ambientali o socialie quella dei prodotti con obiettivi di investimento sostenibile.
Difatti, nonostante i chiarimenti e le indicazioni contenute nelle RTS, appare evidente che non sarà comunque facile, nella prassi applicativa, inquadrare correttamente i prodotti finanziari, anche alla luce della lunga e articolata definizione di “investimenti sostenibili” di cui all’art. 2 par. 1, n. 17 del Regolamento SFDR. In particolare, secondo tale definizione, l’elemento dirimente al fine di poter qualificare un investimento come sostenibile è rappresentato dal citato principio del non arrecare “un danno significativo” agli obiettivi ESG (cd. “DNSH”). Al riguardo si rileva che né il Regolamento SFDR né le RTS specificano le modalità e i criteri da adottare ai fini della valutazione DNSH, non risultando pertanto allineati rispetto al Regolamento (UE) n. 2020/852 in materia di investimenti sostenibili (cd “Taxonomy Regulation”)[6], il quale circoscrive la valutazione del danno significativo ai soli danni di tipo ambientale e si sforza di specificare le attività considerate rilevanti ai fini di tale valutazione.
Dunque, anche alla luce della vaghezza del citato principio, appare evidente che permane in capo ai destinatari della normativa un margine di discrezionalità rilevante nell’inquadramento dei prodotti finanziari ai fini dell’adempimento degli obblighi di disclosure product level.
In conclusione – anche in considerazione del fatto che i fattori ESG devono ancora essere adeguatamenti compresi e metabolizzati dalla massa degli investitori – un ruolo rilevante sarà giocato dalle Autorità di vigilanza europee e dalle Autorità nazionali competenti che saranno chiamate a dialogare con i vari operatori interessati e a fornire man mano ulteriori chiarimenti ed indicazioni in merito all’interpretazione e alla corretta applicazione del Regolamento SFDR, quest’ultime da intendersi dunque come processi in fieri.
[1] Si fa riferimento agli obblighi di cui agli artt. 4, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento SFDR. Si rinvia al sito ufficiale dell’ESMA ai fini dell’individuazione del testo integrale delreport finale contenente la bozza di RTS: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/three-european-supervisory-authorities-publish-final-report-and-draft-rts.
[2] Come viene precisato nel considerando n. 7 del Regolamento SFDR, laddove un soggetto svolga simultaneamente attività di FMP e di FA, quest’ultimo dovrebbe essere considerato come FMP se agisce in qualità di realizzatore di prodotti finanziari (ivi compresa la gestione di portafogli), come FA se invece fornisce consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni.
[3] A decorrere dal 30 giugno 2021, i FMPs che, alla data di chiusura del bilancio, impiegano in media più di 500 dipendenti nel corso dell’esercizio finanziario, o che sono imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell’articolo 3, par. 7, della Direttiva 2013/34/UE che su base consolidata impiega in media più di 500 dipendenti nel corso dell’esercizio finanziario, non potranno più beneficiare del meccanismo comply or explain in relazione al predetto obbligo di disclosure.
[4] Le citate informazioni da fornire nei report periodici riguardano, inter alia, la misura del raggiungimento delle caratteristiche ESG (light green products) e l’impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario mediante indicatori di sostenibilità pertinenti (dark green products). Tale obbligo di disclosure è applicabile a partire dal 1° gennaio 2022.
[5] Cfr.Richiamo d’attenzione n. 3/2021. Il testo è disponibile presso: https://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_2021_03.pdf/5fd62c42-e449-4db6-92db-117e723d74a7.
[6] Cfr.art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 disponibile presso: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN.