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Attualità

Il nuovo decreto legislativo attuativo del Regolamento PRIIPS

30 Novembre 2016

Martina Antoniutti, DLA Piper

Di cosa si parla in questo articolo

Il Regolamento (UE) n. 1286/2014 (il “Regolamento PRIIPS”) stabilisce regole uniformi in materia di informazioni relative ai prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassembleati (i c.d. packaged retail and insurance based investment products o “PRIIPS”), inserendosi in un ampio pacchetto di misure legislative adottate a livello europeo e volte a ristabilire la fiducia nei mercati finanziari attraverso l’adozione di norme che assicurino alti livelli di trasparenza e di protezione degli investitori. Più nel dettaglio, il Regolamento PRIIPS mira a migliorare la comprensibilità e la comparabilità dei prodotti finanziari attraverso il c.d. Key Information Document (“KID”), documento standardizzato contenente le informazioni chiave relative ai PRIIPS.

Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento PRIIPS e di esercitare le opzioni che il regolamento stesso lascia agli Stati membri, è stato recentemente emanato il decreto legislativo n. 224 del 14 novembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2016 (cfr. contenuti correlati). Il decreto legislativo, adottato in attuazione della legge delega n. 114 del 9 luglio 2015, contiene poche – ma rilevanti – modifiche rispetto allo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 2016.

Il Regolamento PRIIPS avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal 31 dicembre 2016. Tuttavia, a seguito della bocciatura – da parte del Parlamento Europeo – del regolamento delegato della Commissione Europea recante norme di dettaglio sul contenuto e le modalità di redazione del KID (i c.d. Regulatory Technical Standards), il 9 novembre 2016 la stessa Commissione ha avanzato la proposta di posticiparne l’applicazione di un anno e, quindi, a partire dal 1° gennaio 2018. Nonostante tale rinvio, il decreto legislativo evita disallineamenti temporali tra la normativa europea e quella nazionale prevedendo, all’articolo 3, che le disposizioni in esso contenute trovino applicazione a decorrere dalla stessa data di applicazione del Regolamento PRIIPS.

Il fine primario del KID è quello di offrire all’investitore la possibilità di comparare facilmente i prodotti d’investimento, i rischi connessi e le relative possibilità di guadagno. Poiché tale finalità potrà essere meglio soddisfatta tanto più alto sarà il grado di standardizzazione dei KID, risulta pertanto di estrema necessità l’adozione di nuovi Regulatory Technical Standards. A tal fine, la Commissione ha dato mandato alle tre Autorità europee di vigilanza (ABE, EIOPA e ESMA) di sottoporre entro sei settimane una nuova proposta di Regulatory Technical Standards, che tenga naturalmente in considerazione le problematiche sollevate dal Parlamento Europeo. Successivamente, i Regulatory Technical Standards saranno sottoposti a nuovo vaglio del Parlamento Europeo e, in caso di esito positivo, saranno approvati nel corso del primo semestre del 2017, come auspicato dalla Commissione. Come già detto, anche l’applicazione del decreto legislativo è rimandata fino alla data di applicazione del Regolamento PRIIPS. L’emanazione dello stesso ha tuttavia rispettato il termine del 31 dicembre 2016, entro il quale gli Stati avrebbero dovuto comunicare le norme di attuazione del Regolamento PRIIPS alle tre Autorità europee di vigilanza.

Il decreto legislativo contiene le norme di attuazione che ciascun Stato membro deve adottare ai sensi dell’articolo 22 e seguenti del Regolamento PRIIPS, riguardanti le disposizioni in materia di: (i) designazione delle autorità competenti e relativi poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori; (ii) obbligo di notificazione ex ante del KID da parte dell’ideatore del prodotto o dalla persona che vende un PRIIP all’autorità competente; (iii) sistemi interni di segnalazione delle violazioni del Regolamento PRIIPS; (iv) procedure di segnalazione alle autorità di vigilanza e (v) sanzioni amministrative e altre misure connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Regolamento PRIIPS.

Relativamente alle autorità competenti in materia di PRIIPS, il decreto legislativo designa la Consob e l’IVASS e delinea la suddivisione delle rispettive competenze principalmente su base soggettiva. A tal proposito, si sottolinea una delle differenze fondamentali del decreto legislativo rispetto allo schema di decreto approvato in esame preliminare: l’eliminazione di ogni riferimento alla Banca d’Italia. Nello schema di decreto era stata infatti attribuita alla Banca d’Italia la competenza ad assicurare l’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento PRIIPS limitatamente ai profili attinenti alla stabilità del mercato finanziario e all’attività di monitoraggio degli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109 c. 2, lett. d) del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005. Tale modifica rispetto allo schema di decreto è, peraltro, coerente con i criteri dettati dal legislatore nella relativa legge delega, che identificava come autorità competenti esclusivamente l’IVASS e la Consob.

In relazione all’introduzione dell’obbligo di notificazione ex ante del KID da parte dell’ideatore, possibilità rimessa ai singoli Stati membri ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 5 del Regolamento PRIIPS, il decreto legislativo introduce un nuovo articolo 4-decies all’interno del TUF, peraltro non presente nello schema di decreto legislativo approvato in via preliminare. Con l’introduzione di tale articolo viene esercitata tale opzione e viene dunque imposto l’obbligo all’ideatore dei PRIIPS di notificare il KID alla Consob prima che si proceda alla commercializzazione del prodotto finanziario cui il KID fa riferimento. Tale obbligo di notifica viene imposto anche quando l’ideatore proceda ad una revisione del medesimo KID.

Anche in tema di sistemi interni di segnalazione delle violazioni del Regolamento PRIIPS, il decreto legislativo esercita l’opzione di cui al paragrafo 4 dell’articolo 28 del regolamento PRIIPS, prescrivendo agli enti che svolgono attività regolamentate ai fini della prestazione di servizi finanziari di mettere in atto procedure di c.d. whistle blowing interno, affinché i dipendenti possano segnalare violazioni, anche potenziali, del Regolamento PRIIPS attraverso canali autonomi e specifici.

Infine, in relazione alle sanzioni amministrative e altre misure connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Regolamento PRIIPS, il decreto legislativo introduce due tipi di sanzioni applicabili. In relazione alle sanzioni pecuniarie, viene introdotto l’articolo 193-quinquies del TUF, che replica gli stessi importi massimi previsti nel Regolamento PRIIPS per le sanzioni a persone fisiche o giuridiche. La seconda tipologia di sanzione viene introdotta dal nuovo comma 1-ter dell’articolo 194-septies del TUF, che attribuisce alla Consob e all’IVASS, negli ambiti di rispettiva competenza, il potere di applicare una sanzione alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, consistente nel rendere pubblica la violazione commessa e il soggetto responsabile. Tali poteri possono tuttavia estrinsecarsi solo a condizione che l’infrazione commessa sia considerata scarsamente significativa e sia cessata. Rispetto a quanto già sancito nello schema di decreto, il decreto legislativo introduce un riferimento all’offensività e/o pericolosità dell’infrazione, intesa quale linea di demarcazione tra i due differenti poteri sanzionatori applicabili.

Nessuna disposizione del decreto legislativo mira invece ad introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dal Regolamento PRIIPS. Ulteriori obblighi informativi, quali ad esempio quelli riferiti alle attività sottostanti dei prodotti, non sono stati ritenuti in linea con le finalità del regolamento stesso. Tale approccio è certamente condivisibile se si considera che la normativa europea si prefigge lo scopo di ottenere un livello di armonizzazione massima tra gli Stati membri, in ossequio alla principale finalità di immediata comparabilità tra prodotti anche a livello transnazionale. Pertanto, l’introduzione di obblighi informativi ulteriori a livello nazionale avrebbe sicuramente leso l’omogeneità che il legislatore europeo cerca di ottenere. Tale approccio è inoltre coerente con il principio più volte richiamato in sede europea del less is more. Sebbene la completezza informativa sia un requisito fondamentale e ineliminabile della disclosure in materia di investimenti finanziari, è pur vero che informazioni non chiare e concise, o ancor peggio duplicate, potrebbero rischiare di non essere comprese né utilizzate dall’investitore. Pertanto, come si apprende anche dalla relazione illustrativa allo schema di decreto, è stato ritenuto opportuno inserire nel KID esclusivamente le informazioni fondamentali di cui al considerando n. 15 del Regolamento PRIIPS, ossia quelle riguardanti la natura e le caratteristiche del prodotto, l’eventuale possibilità di perdere il capitale, i costi, il profilo di rischio del prodotto e le informazioni sul rendimento.

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