Premessa e contesto normativo di riferimento
Con il documento posto in consultazione lo scorso 21 febbraio 2020 e avente ad oggetto la “Raccomandazione sulle modalità di rendicontazione ex post dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori” (il “Documento di Consultazione”), la Consob è intervenuta sulla tematica – di strettissima attualità – delle cd. “rendicontazioni MiFID II”. Tale consultazione avrà durata fino al 7 marzo 2020.
Come noto, la disciplina dell’informativa alla clientela nell’ambito dei servizi di investimento costituisce una delle maggiori innovazioni introdotte nel contesto della Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”) con il fine di incrementare la consapevolezza di tutti i costi e gli oneri sostenuti dagli investitori.
Il documento predisposto dalla Consob si innesta in un contesto di vigilanza nell’ambito del quale giova qui ricordare il più recente richiamo di attenzione n. 2 del 28 febbraio 2019 della stessa Autorità – “diretto antecedente” delle raccomandazioni di cui al Documento di Consultazione – avente ad oggetto le informazioni sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e servizi accessori e agli strumenti finanziari (il “Richiamo di Attenzione”).
Dal plesso normativo sopra richiamato discende, essenzialmente, che le informazioni sui costi e gli oneri debbano essere fornite secondo modalità tali da garantire ai clienti un’informativa corretta, chiara e non fuorviante, nonché a favorire la confrontabilità tra servizi e prodotti finanziari, avuto particolare riguardo alla clientela retail.
Razionale delle raccomandazioni
In sede di prima applicazione degli attuali obblighi consuntivi, si è assistito ad un disallineamento – rilevato anche dall’Autorità – che ha riguardato sia le tecniche redazionali seguite, comunque non guidate da un modello generalmente condiviso né a livello regolamentare né, tantomeno, di categoria, sia le tempistiche di trasmissione dei “primi” rendiconti, che ha sovente comportato il sacrificio degli investitori a ricevere l’informativa de qua il “prima possibile a decorrere dalla maturazione del periodo di riferimento”.
L’intervento della Consob ha quindi avuto quale principale principio ispiratore quello di stabilire delle best practices per la predisposizione dell’informativa in oggetto, fornendo raccomandazioni in termini di struttura, contenuto e tempistiche, come di seguito brevemente rassegnate.
Il contenuto delle raccomandazioni: profili di rilievo
Relativamente alla struttura del rendiconto, questo potrà essere predisposto come informativa separata (“stand alone”), anche se trasmesso contestualmente ad altri documenti (e.g., rendiconto periodico di gestione, relativamente al servizio di gestione di portafogli, o quello sugli strumenti finanziari), sebbene fisicamente da questi distinto; oppure potrà essere ricompreso all’interno di un documento più ampio, ma in una sezione avente precedenza rispetto alle altre, e senza che siano ivi contemplate ulteriori informazioni o messaggi promozionali, limitando dunque prassi in tal senso tenute da taluni intermediari in occasione dell’invio dei primi rendiconti.
Avuto riguardo, poi, ai contenuti dell’informativa, l’Autorità richiama l’utilizzo della tabella di cui alla Q&A ESMA n.13 per la rappresentazione in forma aggregata dei costi sostenuti (tenendo in ogni caso separati i costi di cui al servizio di gestione di portafogli da quelli inerenti gli ulteriori servizi), e che riporta separatamente il totale, sia in misura assoluta che percentuale, dei costi e oneri relativi ai servizi, delle retrocessioni e pagamenti di terzi ricevuti dall’intermediario (quali gli inducements), dei costi ed oneri relativi agli strumenti finanziari nonché la sommatoria dei relativi totali. Senza pretesa di esaustività, si evidenziano tra i profili di sicura attenzione la richiesta di indicare separatamente i costi impliciti, ossia i costi applicati alla clientela ma non esplicitamente dichiarati alla stessa[1]. L’esplicitazione di tali costi può naturalmente andare incontro a resistenze da parte degli intermediari, in ispecie quelli che non li abbiano già espressamente dichiarati in sede di prima rendicontazione, anche in quanto comportante la tempestiva necessità di sviluppi od adeguamenti informatico/strutturali per la relativa rappresentazione.
Allo stesso modo, i template già prodotti potrebbero dover essere rivisti per riportare espressamente sia il rendimento lordo che quello netto, laddove entrambi non siano già esplicitati. Ancora: dovrebbe essere fornita una spiegazione dei criteri utilizzati ai fini della determinazione di quali siano le metodologie volte ad individuare la giacenza media (quali, ad esempio, l’assai diffuso MWRR[2]); e, inoltre, dovrebbero essere assunti accorgimenti volti a rendere intellegibile il rapporto tra informativa aggregata ed analitica, da predisporre su richiesta della clientela, in conformità con la normativa di derivazione comunitaria.
Altro profilo fondamentale, ed innovativo rispetto al quadro previgente, riguardale tempistiche di trasmissione dei rendiconti. Così, con riferimento alle rendicontazioni annuali, Consob esplicita che l’invio dei rendiconti dovrà avvenire entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello oggetto di rendicontazione. Con riferimento, poi, alle rendicontazioni infrannuali (ossia rese su base mensile, trimestrale o con diversa periodicità comunque sempre inferiore all’anno), ove predisposte, il relativo invio dovrebbe coincidere con la fine del periodo successivo a quello di riferimento dei dati oggetto di rendicontazione.
L’insieme delle raccomandazioni di cui al Documento di Consultazione dovrebbe essere tenuto in considerazione già nella redazione dei rendiconti per il 2019.
Conclusioni
L’intervento della Consob è sicuramente apprezzabile e anche necessario, soprattutto alla luce dell’evidente disparità di posizione degli operatori di mercato riguardo ad un profilo nevralgico della disciplina MiFID II.
Ciò posto, il Documento di Consultazione si presta ad almeno un paio di preliminari e più evidenti disamine critiche. In primo luogo, la consultazione contempla sì talune chiare e precise linee guida redazionali, mancando tuttavia di fornire dettagli relativi a taluni aspetti comunque di rilievo (ad esempio, inerenti gli oneri fiscali) nonché ancora non intraprendendo un percorso verso una vera e propria standardizzazione che – pur nel rispetto delle peculiarità dei prodotti e servizi – avrebbe forse potuto meglio salvaguardare l’esigenza di comparabilità tra rendiconti. Standardizzazione che avrebbe potuto anche trovare fondamento sotto il profilo del diritto comunitario, laddove l’art. 24, comma 5, MiFID II sancisce la facoltà per gli Stati Membri di autorizzare il ricorso ad “informazioni in formato standardizzato” nella rappresentazione di costi ed oneri.
Un secondo profilo critico riguarda i tempi dell’intervento della Consob. Se da un lato l’intervento potrebbe sembrare intempestivo, considerato che gli intermediari sarebbero richiamati a rivedere, a strettissimo giro, i propri modelli di rendicontazione nonché i sistemi ed i flussi informatici utilizzati per la produzione e popolazione dei medesimi, d’altro lato le modifiche che gli stessi sarebbero tenuti ad implementare sarebbero ancora fondate su di un testo delle raccomandazioni che potrebbe consolidarsi, peraltro con modifiche rispetto all’attuale dettato, solamente a ridosso dell’invio dei rendiconti 2019, secondo la tempistica prospettata dall’Autorità.
Da non dimenticare, infine, un ulteriore profilo fondamentale relativo alla consultazione sulle modifiche al Regolamento Intermediari, avviata in data 23 settembre 2019, in materia di prodotti di investimento assicurativi, in attuazione della Direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa (“IDD”), congiuntamente alla consultazione avviata in pari data dall’IVASS sempre con riferimento a tale tipologia di prodotti. Su tale tema, relativo alla rendicontazione costi ed oneri delle polizze assicurative di natura finanziaria, nelle more del completamento del recepimento, a livello secondario, della IDD, gli intermediari hanno sinora adottato condotte differenti, sia in relazione alla scelta di rendicontarle che alle logiche ed alle metriche sottostanti. Sul punto sarebbe auspicabile uno specifico coordinamento a livello regolamentare.
[1] Tra i costi impliciti possono rientrare, esemplificativamente, oltre alle commissioni di strutturazione espressamente indicate dalla Consob, altresì i costi di transazione impliciti nonché, con riferimento ai prodotti di risparmio gestito, i costi di cui è già decurtato il valore netto (NAV) dello strumento finanziario.
[2] Con tale acronimo ci si riferisce al money weighted rate of return, che, in estrema sintesi, può essere considerato come il tasso di rendimento di un portafoglio ponderato per il capitale effettivamente investito e che serve all’investitore per valutare il rendimento effettivo del proprio investimento. Il MWRR tiene adeguatamente conto degli apporti o delle sottrazioni di capitale che l’investitore effettua nel corso del periodo oggetto di valutazione.