Il 31 dicembre 2020 si è completato l’iter di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit).
In tale data è scaduto, infatti, il periodo di transizione previsto nell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’UE. Perciò, dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito è considerato a tutti gli effetti “paese terzo” a cui, dunque, il diritto dell’Unione non troverà più applicazione.
Dato il formale – e ora ufficiale – passaggio da “intermediari comunitari” a “intermediari di paesi terzi”, gli intermediari britannici non possono più operare in Italia sulla base del mutuo riconoscimento, ma possono prestare servizi di investimento solo se hanno ottenuto un’apposita autorizzazione in Italia secondo le norme dell’ordinamento nazionale.
Con il D.L. 183/2020 (il c.d. “Decreto Milleproroghe”) il Governo è intervenuto al fine di assicurare un’ordinata gestione del “cambio di regime” che riguarda gli intermediari britannici, prevedendo all’art. 22 le norme sulla temporanea operatività in Italia di intermediari bancari, imprese di investimento e imprese di assicurazione aventi sede nel Regno Unito dopo il 31 dicembre scorso.
Fine ultimo dell’intervento legislativo è quello di assicurare ai clienti degli intermediari britannici la continuità nella prestazione dei servizi bancari, di investimento, di moneta elettronica e di assicurazione, nonché un’adeguata tutela dei loro interessi.
1. Norme in materia di banche, IMEL e imprese di investimento
L’art. 22, comma 2, del Decreto Milleproroghe dispone, infatti, che le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica britannici che prestavano i propri servizi in Italia in regime di libera prestazione o mediante stabilimento di succursali, che hanno presentato, entro la data del 31 dicembre 2020, un’istanza per ottenere l’autorizzazione a operare in Italia come impresa di un paese terzo – ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l’attività – per i quali il procedimento è ancora pendente, possono comunque continuare a prestare i propri servizi o le attività già esercitateprima del termine del periodo di transizione fino al rilascio dell’autorizzazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.Ciò al fine di evitare discontinuità nella prestazione dei servizi e ridurre al minimo i disagi per i clienti.
Durante questo “periodo di grazia”, l’operatività degli intermediari britannici è consentita limitatamente alle attività per le quali è stata richiesta l’autorizzazione ed è comunque limitata alla gestione dei soli rapporti esistenti.
Gli intermediari non potranno, dunque, acquisire nuovi clienti, né modificare i rapporti in essere; a questa regola fanno eccezione i contratti derivati over the counter (OTC) in essere al 31 dicembre 2020, per i quali è consentita la conduzione di attività di «life-cycle event», ovverosia di gestione degli eventi del ciclo di vita di tali contratti.
Lo stesso comma specifica, poi, che le imprese di investimento e le banche britanniche che operano senza succursale, in regime di libera prestazione di servizi, non possono continuare a prestare servizi e attività di investimento nei confronti dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali su richiesta. Trattandosi di “intermediari terzi”, infatti, questi possono operare nei loro confronti esclusivamente mediante stabilimento di succursali.
Il comma 3 dell’art. 22 prevede che, fino al rilascio dell’autorizzazione (e, comunque, non oltre sei mesi dal termine del periodo di transizione), , durante il periodo di operatività limitata le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica britannici che prestavano i propri servizi in Italia in regime di libera prestazione o mediante stabilimento di succursalisono soggetti alla normativa nazionale applicabile agli intermediari dei paesi terzi e alla vigilanza delle competenti autorità italiane.
Inoltre, sempre durante il periodo “di grazia”, gli intermediari britannici che prestano servizi di investimento in Italia mediante lo stabilimento di succursale mantengono l’adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie di diritto italiano (ABF per le banche e gli istituti di moneta elettronica e ACF per le imprese di investimento) e aderiscono ai sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori italiani di riferimento (i Sistemi di garanzia dei depositi italiani per le banche e il Fondo Nazionale di Garanzia per le imprese di investimento).
Perciò, gli intermediari britannici sono obbligati a perfezionare l’adesione al sistema di riferimento (compreso l’adempimento degli obblighi di contribuzione) entro il termine di 30 giorni successivi alla fine del periodo di transizione e a dare comunicazione ai propri clienti del sistema responsabile della protezione dei loro risparmi il più presto possibile, e, in ogni caso, non oltre 40 giorni dal giorno successivo al termine del periodo di transizione, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice.
In caso di diniego dell’autorizzazione da parte delle Autorità competenti, ai sensi del successivo comma 4, le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica britannici dovranno cessare le attività per le quali non hanno ricevuto l’autorizzazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 3 mesi dalla comunicazione del diniego, adottando modalità e tempi che non rechino pregiudizio ai clienti. In sostanza, gli intermediari britannici continueranno a essere soggetti, durante questo periodo, alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi e ai relativi poteri delle autorità di vigilanza; sono altresì assicurati le tutele rappresentate dai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, dai sistemi italiani di indennizzo garanzia dei depositanti e dai descritti obblighi informativi.
Ai sensi del successivo comma 5, gli intermediari britannici che hanno usufruito del cosiddetto “periodo di grazia” devono assicurare un’adeguata informativa ai clienti sugli effetti della Brexit.
Gli intermediari britannici che cessano la prestazione dei servizi e delle attività in Italia (sia per mancata presentazione di una specifica domanda di autorizzazione sia in caso di diniego di autorizzazione) devono restituire ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di loro pertinenza, secondo le istruzioni fornite dai clienti stessi.
2. Norme in materia di imprese di assicurazioni e riassicurazioni
Inoltre, il comma 6 dell’art. 22 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi sono cancellate dall’Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro.
Anche a tali imprese è consentito proseguire l’attività dopo la scadenza del periodo di transizione nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso al 31 dicembre 2020 e, dunque, con il divieto di assumere nuovi contratti e di rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o all’altro termine contenuto nel piano di cessazione delle attività (di cui si dirà tra poco sub (ii)). Della prosecuzione temporanea di tale operatività l’IVASS darà “adeguata evidenza al pubblico”.
In particolare, ai sensi del comma 7 dell’art. 22, le imprese di assicurazione e riassicurazione dovranno: (i) entro i 15 giorni successivi al 31 dicembre 2020, informare, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, i contraenti, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a questi applicabile; (ii) entro 90 giorni a partire dal 31 dicembre 2020, presentare all’IVASS un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri; (iii) trasmettere all’IVASS ogni anno una relazione sull’attuazione del piano.
Durante la temporanea prosecuzione delle attività, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del Regno Unito che operano in Italia continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 193 del CAP, “ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione” e, in ogni caso le sanzioni previste dal titolo XVIII del CAP.
Si applicherà, inoltre, il regime di scambio di informazioni tra l’IVASS e le autorità dei paesi terzi previsto dall’articolo 10, comma 8, del CAP.
Inoltre, ai sensi del comma 10 dell’art. 22, le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l’esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dagli artt. 22 e 59-quinquies CAP, che regolano rispettivamente lo stabilimento di succursali e la prestazione di servizi da parte di imprese italiane in stati terzi, nonché le specifiche norme di legge del Regno Unito.
Infine, ai sensi del comma 8 dell’art. 22, a partire dal 1° gennaio 2021, i clienti delle imprese di assicurazione britanniche possono recedere dai contratti che hanno durata superiore ad un anno senza oneri aggiuntivi, dandone comunicazione scritta all’impresa e con efficacia dalla successiva annualità, ferme restando le altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale.
3. Proroga delle autorizzazioni
Il comma 11 dell’art. 22 del D.L. 183/2020 proroga al 30 giugno 2021 l’efficacia delle autorizzazioni alle imprese di investimento che svolgono le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi e che appartengono a uno stato che abbia receduto dall’Unione Europea e, comunque, alle imprese di paesi terzi che conducono le proprie attività attraverso la succursale italiana.