Nell’ambito del complesso iter di implementazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (“MiFID II”) e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 (“MiFIR”), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), in collaborazione con le diverse autorità di vigilanza, ha recentemente condotto una pubblica consultazione, conclusasi lo scorso il 14 giugno, proponendo misure integrative e correttive alle prime norme di recepimento italiane (“Consultazione”; cfr. contenuto correlati).
Le variazioni suggerite dal MEF e oggetto di Consultazione possono essere raggruppate nelle macro-aree seguito descritte.
Poteri di vigilanza
Per quanto riguarda le novità in tema di poteri di vigilanza, si segnala innanzitutto, tra gli interventi di interesse, un miglioramento – sul piano della formulazione letterale – del riparto di competenze tra Consob e IVASS in materia di distribuzione di insurance based investment product (c.d. IBIP), con specifico riferimento agli obblighi/prerogative di vigilanza derivanti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assembleati (cd. Regolamento PRIIPS).
Sotto diverso aspetto, con riferimento alla Consob, si è proposto un rafforzamento dei poteri funzionali al contrasto dei fenomeni abusivi. In analogia alle prerogative già riconosciute ad altre Autorità dell’ordinamento (cfr. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tema di scommesse online, ad esempio) viene suggerito di attribuire alla Commissione la facoltà di richiedere ai fornitori di connettività alla rete internet (ovvero agli operatori che consentono l’accesso in Italia a internet) l’inibizione di siti web tramite cui sono offerti abusivamente servizi di investimento, senza dover fare affidamento sulla collaborazione spontanea dei provider che ospitano i singoli siti web. Poteri interdittivi speculari, in proposito, sono inoltre contemplati con riferimento a eventuali offerte al pubblico effettuate abusivamente in assenza del prescritto prospetto informativo.
Sempre nel novero delle disposizioni in tema di competenze di vigilanza, un diverso filone di interventi consegue al venir meno dei meccanismi c.d. di “regolamentazione congiunta” precedentemente adottati da Banca d’Italia e Consob. Le variazioni del testo legislativo connesse a tali aspetti (cfr., ad esempio, l’art. 13 del TUF) hanno valenza prevalentemente formale e di raccordo, mantenendo peraltro forme di collaborazione tra Autorità e di individuazione congiunta, ove rilevanti, delle soluzioni più opportune in relazione alle materie di competenza. Ulteriori meccanismi di collaborazione – al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni – sono altresì esplicitati con riferimento ad altre Autorità e organismi (cfr., inter alia, al riguardo, art. 25-ter, nuovo comma 2-quinquies, che menziona espressamente non solo l’IVASS, ma anche l’Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all’articolo 108-bis del CAP e l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari – OCF).
È sempre nel riassetto delle competenze di vigilanza che il MEF propone l’unica norma di coordinamento in Consultazione; la riformulazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 dell’art. 121-quater del CAP, infatti, richiama l’art. 25-ter del TUF come modificato. L’inciso, in particolare, fa salve le competenze dell’OCF sui consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (cfr. infra) e le competenze della Consob sulla distribuzione di IBIP ad opera di banche, Sim, etc. ed è rilevante anche ai fini di una corretta interpretazione della normativa secondaria IVASS, che non si applica ai soggetti vigilati dalla Consob con riferimento alla distribuzione di IBIP.
Offerta fuori sede
In punto di integrazioni alla disciplina dell’offerta fuori sede – fermo quanto già precisato rispetto alla rimodulazione delle competenze dell’OCF sulla distribuzione di prodotti assicurativi e sul conseguente chiarimento in merito alle prescrizioni in materia di door-to-door [1] – si segnala quanto segue.
Le novità di cui agli artt. 30 ss. TUF riguardano i seguenti profili principali:
- chiarimento della possibilità, riconosciuta ai gestori, di procedere all’offerta fuori sede anche di fondi pensione propri, in relazione a cui si segnalano le perplessità di Assogestioni in merito all’inclusione, tra i destinatari della disposizione, anche delle società di gestione UE e dei GEFIA UE e non UE, in apparente contrasto con gli artt. 33 TUF e 12 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, s.m.i.[2];
- puntualizzazione, a seguito dei problemi interpretativi sorti a seguito del D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della MiFID II (“Decreto 129”), che la disciplina dell’offerta fuori sede si estende ai prodotti finanziari tout court, senza alcuna limitazione sotto il profilo del soggetto emittente;
- individuazione puntuale – a fronte del precedente generico riferimento ai “soggetti abilitati” di cui all’art. 1, comma 1, lett. r) del TUF – degli intermediari tenuti ad avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; in merito, a fronte della disparità di trattamento tra gli operatori verificatasi dopo il Decreto 129 – il quale sembrava consentire ai soli soggetti già stabilmente insediati in Italia mediante succursali di procedere a offerta fuori sede – il MEF ha inteso superare le ambiguità interpretative circa l’applicazione della disciplina sull’offerta fuori sede anche in ipotesi di prestazione dei servizi di investimento in regime di libera prestazione;
- per non diminuire le tutele per gli investitori, specificazione che anche i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di soggetti UE e non UE di cui al nuovo elenco sono assoggettati alle regole di condotta e ai poteri di vigilanza previsti per le succursali;
- chiarimento in relazione al fatto che l’obbligo di aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’art. 32-ter TUF permane anche in capo ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria sebbene tali soggetti siano oggi sottoposti alla supervisione dell’OCF, competente anche in materia sanzionatoria, e non direttamente della Consob.
Crowdfunding
Per quanto attiene il tema del crowdfunding – la cui disciplina ha più che altro guadagnato una nuova e autonoma collocazione nell’ambito del TUF – il MEF ha principalmente evidenziato e riflesso nel testo in Consultazione l’impossibilità, per i gestori di portali, di accedere, sul piano di fatto, a sistemi di indennizzo a tutela degli investitori, per come ad oggi funzionanti.
Considerato che tali operatori – quantomeno al fine di operare in esenzione da MiFID II – non detengono fondi o strumenti finanziari appartenenti ai clienti (art. 50- quinquies, comma 4, del TUF), non possono nemmeno ricadere nell’oggetto di copertura dei sistemi di indennizzo, per come attualmente delineato[3]. In un simile contesto, si è dunque prevista, nel testo in Consultazione, l’obbligatorietà della sola copertura assicurativa in luogo dell’alternativa oggi configurata tra la polizza, appunto, e l’adesione ad un sistema di indennizzo; ciò in modo analogo, peraltro, a quanto già tratteggiato, in punto di requisiti patrimoniali, con riferimento ad altri soggetti che ricadono nell’ambito delle esenzioni facoltative MiFID II (es. consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria ex artt. 18-bis e 18-ter del TUF).
Disciplina Mercati ed Emittenti
Rispetto alle Parti del TUF relative a Mercati ed Emittenti, in considerazione della varietà e dettaglio di alcuni degli interventi proposti, ci si limita, in questa sede ad evidenziare come gli stessi investano principalmente profili definitori (cfr. ad esempio, art. 61 quanto alla definizione di “mercato di crescita per le piccole o medie imprese”) e/o di allineamento ad altre disposizioni del TUF o di derivazione europea.
[1] Con riferimento alle competenze di vigilanza in materia di distribuzione, preme segnalare la posizione adottata dall’IVASS a esito della Consultazione, in cui con riferimento al nuovo art. 25-ter TUF si riscontra, inter alia, la seguente indicazione: “pur apprezzando l’inserimento del comma 2-quater, tenuto conto che l’iscrizione nell’albo non è requisito per la distribuzione di IBIPs ai sensi della direttiva IDD e del CAP, riteniamo che il testo debba chiarire la competenza della Consob sui collaboratori delle banche iscritti nella sezione E del RUI non iscritti nell’albo dei consulenti finanziari, nonché la normativa applicabile a tale attività”.
[2] Cfr. http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/attivo_patrimonio/consultazioni_pubbliche/9._Assogestioni.pdf.
[3] Come chiarito dal MEF “nell’impostazione adottata dalla Direttiva 97/9/CE relativa ai sistemi di indennizzo, l’operatività di quest’ultimi, in chiave restitutoria, viene ancorata alla circostanza che i soggetti in stato di difficoltà finanziaria detengano, amministrino ovvero gestiscano per conto degli investitori strumenti finanziari o disponibilità liquide. Depone, in tal senso, la lettera dell’art. 2, par. 2, comma 2, della citata Direttiva 97/9/CE, che, nel definire l’oggetto della copertura, stabilisce espressamente che i sistemi di indennizzo devono coprire “i crediti derivanti dall’incapacità di un’impresa di investimento di: – rimborsare i fondi dovuti o appartenenti agli investitori e detenuti per loro conto in relazione ad operazioni d’investimento, ovvero – restituire agli investitori gli strumenti loro appartenenti, detenuti, amministrati o gestiti per loro conto in relazione ad operazioni d’investimento, secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili”“.