Premessa
In data 14 giugno 2018, Banca d’Italia ha aperto una pubblica consultazione sulla disciplina delle obbligazioni bancarie garantite (OBG) contenuta nella Parte Terza, Capitolo 3, Sezione II, della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche). La consultazione si concluderà il prossimo 15 luglio 2018 (cfr. contenuti correlati).
La proposta di modifica della disciplina italiana delle OBG si inserisce nel più ampio pacchetto di misure adottato dalla Commissione europea ed inteso ad approfondire l'unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union). Tale pacchetto comprende anche una proposta avanzata dalla Commissione europea per una Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE,[1] pubblicata, in data 12 marzo 2018, insieme alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite.[2]
Alla base delle iniziative legislative di fonte europea, vi è l’obiettivo di rafforzare l’utilizzo delle OBG come strumento di finanziamento capace di offrire vantaggio e stabilità sia alle banche sia agli investitori. Durante gli anni della crisi finanziaria in Europa, le OBG si sono dimostrate strumenti con un notevole grado di resilienza, contribuendo a mantenere e rafforzare la fiducia dei mercati, grazie, in particolare, ai requisiti richiesti all’emittente ed ai limiti di cessione degli attivi, aspetti entrambi legati al livello di patrimonializzazione dell’istituto di credito.
Contenuto della proposta in consultazione
È proprio sui requisiti richiesti all’emittente che è intervenuta la proposta in consultazione di Banca d’Italia. Il testo presentato andrebbe a modificare il primo paragrafo “Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti” di cui alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione II, della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche). Secondo il testo proposto, tale paragrafo 1 sarebbe suddiviso in due parti, di cui la prima “1.1 Banche abilitate all’emissione senza comunicazione preventiva alla Banca d’Italia” rispecchierebbe in toto la norma come attualmente in vigore.[3]
La seconda parte del paragrafo 1 conterrebbe il testo innovativo: “1.2 Emissione di obbligazioni bancarie garantite con comunicazione preventiva alla Banca d’Italia”. La disciplina proposta prevedrebbe la possibilità di emettere OBG anche per le banche con fondi inferiori alla soglia di euro 250 milioni – attualmente i requisiti per emettere OBG imposti sono: (i) fondi propri non inferiori a 250 milioni di euro; (ii) un total capital ratio a livello consolidato non inferiore al 9%.
Il programma di emissione di OBG dovrebbe essere preventivamente comunicato e valutato dalla Banca d’Italia caso per caso ed in base ai criteri definiti nella nuova disciplina.
Le banche, secondo quanto disposto dal proposto paragrafo 1.2, dovrebbero comunicare, nello specifico: (i) obiettivi perseguiti, rischi connessi ed impatto sugli equilibri patrimoniali relativi al programma di emissione; (ii) adeguatezza delle politiche e dei meccanismi di gestione dei rischi nonché delle altre procedure interne dedite alla gestione del programma; (iii) adeguatezza delle competenze professionali in materia specifica di OBG del personale dedicato alla gestione del programma; (iv) il rispetto dei limiti alla cessione degli attivi idonei ai fini del programma come definiti dal successione paragrafo 2 “Limiti alla cessione” di cui alla Parte Terza, Capitolo 3, Sezione II, della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche).
Le tempistiche previste
Per quanto concerne le tempistiche previste, il testo proposto in consultazione specifica che il programma di emissione di OBG potrà essere sottoposto all’approvazione degli organi competenti decorsi 60 giorni dalla data in cui è si invia alla Banca d’Italia la comunicazione corredata dalla relazione della funzione di compliance, fermo restando che nel mentre l’Autorità di Vigilanza non abbia avviato d’ufficio un procedimento amministrativo diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti al paragrafo 1.2 come presentato. Tale procedimento amministrativo avrebbe una durata di 60 giorni dal suo avvio e potrebbe anche concludersi con il divieto di dare attuazione al programma presentato dalla banca. Solo in seguito all’approvazione degli organi competenti, la banca potrà dare esecuzione alla prima emissione a valere sul programma come presentato.
L’emittente ha inoltre l’obbligo di comunicare alla Banca d’Italia eventuali progetti di modifica al programma di emissione aventi un impatto sul rispetto dei requisiti previsti per le operazioni e/o sul profilo di rischio dei titoli o sugli equilibri tecnici aziendali. In caso di modifiche al programma, la banca avrebbe l’obbligo gi attendere il trascorrere di 60 giorni prima di approvare il programma. Anche in questo caso, l’approvazione degli organi competenti potrà avvenire solo se la Banca d’Italia non abbia avviato un procedimento amministrativo diretto ad accertare se sussistano ancora, in relazione alle modifiche prospettate, i requisiti stabiliti dalla disciplina in consultazione. La banca potrà poi procedere alla prima emissione a valere sul programma come da modifiche.
L’emittente ha l’obbligo di notificare a Banca d’Italia l’avvenuta esecuzione delle emissioni a valere sul programma approvato di emissione all’inizio del trimestre di ciascun anno solare, specificando il valore nominale, la scadenza e le altre caratteristiche finanziarie dei titoli emessi.
I poteri in capo a Banca d’Italia
Il testo proposto prevede poteri ispettivi esercitabili da parte di Banca d’Italia: l’Autorità potrebbe, infatti, richiedere maggiori informazioni circa dati e documenti o disporre accessi in loco per integrare e verificare le informazioni del programma presentato dalla banca. Qualora venissero meno i requisiti richiesti nel proposto paragrafo 1.2, l’Autorità di Vigilanza potrebbe, in ogni momento, inibire l’attuazione del programma presentato dalla banca attraverso l’ulteriore emissione di obbligazioni garantite (anche a valere sulla parte di patrimonio separato eventualmente ancora disponibile).
Restano comunque fermi i poteri previsti dal TUB e dalla Circolare medesima, in particolare i poteri di controllo prudenziale, gli interventi correttivi e le misure di intervento precoce.
[1] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-94_en
[2] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-93_en
[3] Nella parte 1.1 verrebbe meno l’attuale nota (1) a piè di pagina dove si specifica che la perdita “[…] dei requisiti inibisce l’ulteriore emissione di obbligazioni garantite (anche in attuazione di un programma già deliberato e a valere sulla parte del cover pool eventualmente ancora disponibile)”.