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Attualità

Le nuove regole della Commissione sull’obbligo di clearing dei derivati sui tassi di interesse

25 Agosto 2015

David Mascarello

Di cosa si parla in questo articolo

In data 6 agosto 2015 la Commissione europea ha pubblicato la bozza definitiva del Regolamento delegato di attuazione del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) relativo alle norme tecniche di regolamentazione degli obblighi di clearing di talune categorie di derivati over-the-counter.

La bozza di Regolamento delegato, che recepisce le osservazioni contenute nell’Opinion ESMA del 29 gennaio 2015, individua quattro classi di derivati OTC – descritte nell’Allegato n. 1 – soggetto all’obbligo di clearing, ed in particolare: (i) gli interest rate swap (IRS) c.d. plain vanilla; (ii) i basis swap; (iii) i forward rate agreement e (iv) gli overnight index swap.

L’art. 2, par. 1, del Regolamento definisce poi l’ambito soggettivo di applicabilità di tali obblighi, individuando quattro categorie di controparti, nei confronti delle quali si applicano differenti regimi transitori, che sono:

(a) Categoria 1: le controparti che, alla data di entrata in vigore del Regolamento delegato, sono partecipanti diretti ai sensi dell’art. 2, par. 14, del Regolamento EMIR e che negoziano almeno una classe dei derivati OTC di cui all’Allegato 1, autorizzate o riconosciute come controparti centrali.

(b) Categoria 2: le controparti non appartenenti alla Categoria 1 che fanno parte di un gruppo la cui attività in derivati OTC non compensati centralmente ha un valore nozionale lordo mensile che supera la soglia di EUR 8 mld, sempre che si tratti di : (i) controparti finanziarie (banche, assicurazioni, società d’investimento, gestori di fondi, broker e fondi pensione); (ii) FIA ai sensi della direttiva 2011/61/UE (AIFMD).

(c) Categoria 3: le controparti non appartenenti alle Categorie 1 e 2 che siano: (i) controparti finanziarie; (ii) FIA ai sensi dalla direttiva AIFMD.

(d) Categoria 4: le controparti non finanziarie che non appartengono alle Categorie 1, 2 e 3.

L’art. 3, par. 1, stabilisce le date a partire dalle quali l’obbligo di clearing diventa efficace nei confronti di ciascuna categoria di controparti, prevedendo in particolare che l’obbligo di clearing inizierà ad avere efficacia:

(a) 6 mesi dopo l’entrata in vigore del Regolamento delegato per le controparti di cui alla Categoria 1;

(b) 12 mesi dopo l’entrata in vigore del Regolamento delegato per le controparti di cui alla Categoria 2;

(c) 18 mesi dopo l’entrata in vigore del Regolamento delegato per le controparti di cui alla Categoria 3;

(d) 3 anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento delegato per le controparti di cui alla Categoria 4.

Inoltre, si afferma che, qualora il contratto è concluso tra due controparti appartenenti a categorie diverse, per stabilire la data di efficacia dell’obbligo di clearing si dovrà fare riferimento alla categoria che prevede il regime transitorio più lungo.

Il paragrafo 2 del suddetto art. 3 stabilisce, a determinate condizioni, una deroga per le Categorie 1, 2 e 3, in caso di operatività in derivati OTC a livello infragruppo che coinvolgano un ente finanziario non appartenente ad uno Stato membro. In particolare, l’obbligo di clearing inizierà ad avere efficacia:

(a) 3 mesi dopo l’entrata in vigore del Regolamento delegato, se la Commissione non ha adottato medio tempore alcun atto di esecuzione sull’equivalenza ai sensi dell’art. 13, par. 2 del Regolamento EMIR nei confronti della controparte non UE;

(b) la più tardiva delle seguenti ipotesi, se la Commissione ha adottato medio tempore alcun atto di esecuzione sull’equivalenza ai sensi dell’art. 13, par. 2 del Regolamento EMIR nei confronti della controparte non UE:

(i) 60 giorni dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione ovvero

(ii) la data in cui l’obbligo di clearing ai sensi del paragrafo 1.

L’art. 4, prevede che, per le controparti finanziarie di cui alla Categoria 1, la durata residua di cui al punto (ii) dell’art. 4, par. 2, lett. b, del Regolamento EMIR è pari a:

(i) 50 anni per i contratti stipulati o novati entro 2 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento che siano basis swap o float-to-float IRS (plain vanilla);

(ii) 3 anni per i contratti stipulati o novati entro 2 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento che siano forward rate agreement e overnight index swap.

Infine, l’art. 5 stabilisce che il Regolamento delegato entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

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