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Attualità

Revisione del regolamento sull’equity crowdfunding: la Consob mette in consultazione le proposte di modifica

4 Dicembre 2015

Vittorio Mirra

Di cosa si parla in questo articolo

Le opinioni espresse dall’autore nel presente contributo sono da considerarsi esclusivamente a titolo personale, e non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza

 

I tempi sono maturi e, dopo le novità introdotte dal D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, il regolamento della Consob – che per prima aveva regolato il fenomeno dell’equity crowdfunding – è pronto a rinnovarsi.

Il 3 dicembre 2015 è iniziata, secondo le migliori prassi di better regulation (si ricorda che in precedenza era già stata effettuata una consultazione preliminare, datata 19 giugno 2015, preceduta anche da un questionario rivolto ai soggetti interessati), una consultazione pubblica concernente le modifiche al regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013.

Le modifiche proposte (in anticipo anche sulla usuale tempistica utilizzata per la Valutazione di Impatto della Regolamentazione) tengono conto delle istanze provenienti dagli operatori, dei risultati degli indicatori di risultato inseriti nella Analisi di Impatto della Regolamentazione relativa al citato regolamento e, naturalmente, delle modifiche intercorse al quadro normativo.

Sotto quest’ultimo punto di vista sono stati inseriti i nuovi soggetti introdotti nel TUF (art. 50-quinquies): PMI innovative, OICR e altre società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.

Per quanto concerne le principali modifiche volte a “correggere e alleggerire alcuni obblighi previsti dal Regolamento del 2013” si menziona l’estensione della definizione di “investitori professionali” (tenuti a sottoscrivere una quota minima dell’offerta del 5%) atta a comprendervi anche gli “investitori professionali su richiesta”, nonché la possibilità di poter completare l’operazione (i.e. l’adesione all’offerta presentata sul portale) interamente on-line, attraverso una modifica alla disciplina dell’esecuzione degli ordini (l’obiettivo è anche quello di ridurre i costi di transazione). Infatti, viene prevista la possibilità per il gestore del portale di farsi carico della verifica di appropriatezza dell’operazione (attraverso una valutazione su esperienza e conoscenza del potenziale investitore), evitando in tal modo la usuale “profilatura” effettuata dalla banca (che continuerà ad applicarsi nel caso il gestore del portale non decida di voler compiere in proprio dette valutazioni di appropriatezza, le quali, naturalmente, richiederanno delle modifiche ai requisiti organizzativi). In tale ultimo caso, però, verrà eliminato l’obbligo per il gestore del portale di sottoporre al cliente il questionario comprovante le caratteristiche ed i rischi principali degli strumenti finanziari offerti.

Ulteriori modifiche riguardano aspetti procedurali, nonché l’introduzione – nell’ottica rafforzativa di tutela dell’investitore – dell’obbligo (per il gestore del portale) di adesione ad un sistema di indennizzo o di stipula di un’assicurazione sui rischi professionali relativa all’attività svolta.

In definitiva, si è cercato di “smussare” qualche elemento di rigidità della normativa, agevolando gli operatori, senza tuttavia abbassare le tutele per gli investitori.

Anche alla luce della mutevolezza del quadro normativo, il compito non è dei più agevoli; si spera che le modifiche tanto attese possano contribuire allo sviluppo di uno dei fenomeni che può considerarsi di maggiore interesse quale metodo di finanziamento alternativo al canale bancario.

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