1. Premessa
Con delibera del 10 giugno 2020 n. 21396 (la “Delibera”), la Consob ha introdotto un regime temporaneo di semplificazione della disciplina in materia di operazioni con parti correlate di cui al regolamento adottato da Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “Regolamento Parti Correlate”) [1].
L’intervento in esame si inserisce nel solco delle diverse misure “straordinarie” adottate negli ultimi mesi per fronteggiare la situazione emergenziale causata dall’epidemia COVID-19, quali, ad es. le previsioni in materia di riduzione del capitale sociale di S.p.A. ed S.r.l., ovvero in materia di finanziamenti anomali ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. [2], nel presupposto che nella fase attuale di emergenza le società con azioni quotate (ovvero le società diffuse tra il pubblico in misura rilevante), soggette al Regolamento Parti Correlate, potrebbero avere necessità di realizzare con “urgenza” operazioni di rafforzamento patrimoniale che prevedano l’intervento di parti correlate allo scopo di fronteggiare lo shock economico-patrimoniale provocato dall’epidemia in corso.
Nello specifico, tale intervento è volto ad agevolare il ricorso alla facoltà di esenzione per l’approvazione delle operazioni di rafforzamento patrimoniale effettuate con parti correlate che rivestano carattere di urgenza, siano esse di competenza dell’organo amministrativo ovvero dell’assemblea dei soci, indipendentemente dalla circostanza che tale specifica facoltà di esenzione sia prevista dallo statuto sociale e/o dalle procedure interne adottate dalle società, a differenza di quanto invece richiesto dalla disciplina “ordinaria” di cui al Regolamento Parti Correlate. In altri termini, la Consob ha sospeso, dal 20 giugno 2020 (giorno successivo alla pubblicazione della Delibera in Gazzetta Ufficiale) e sino al 30 giugno 2021, l’applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Parti Correlate che, come si vedrà più nel dettaglio nel successivo paragrafo, richiedono preventivamente alle società uno specifico opt-in sia nello statuto sia nelle procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate internamente dalle società. Conseguentemente, è oggi possibile fare ricorso all’esenzione per operazioni urgenti realizzate con parti correlate anche da parte delle società che non abbiano previsto questa opzione nelle proprie procedure e/o nel proprio statuto.
Come chiarito dalla Consob nel comunicato stampa del 12 giugno 2020, l’intervento di semplificazione potrà interessare oltre il 60% delle società attualmente quotate che non hanno previsto l’esenzione per urgenza o l’hanno prevista solo parzialmente (ad es. solo per operazioni di competenza dell’organo amministrativo o delegato, ovvero solo per quelle di competenza assembleare) [3].
2. L’esenzione “ordinaria” per le operazioni urgenti contenuta nel Regolamento Parti Correlate
La disciplina “ordinaria” delle operazioni urgenti realizzate con parti correlate distingue tra operazioni di competenza dell’organo amministrativo (art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate) e operazioni di competenza assembleare (art. 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate).
Come anticipato in Premessa, con riferimento ad entrambi i casi, il Regolamento Parti Correlate prevede che l’esenzione trovi applicazione unicamente nel caso in cui sia espressamente consentito dallo statuto e dalle procedure interne adottate dalla società, fermi, in ogni caso, gli obblighi informativi di cui all’art. 5 del Regolamento Parti Correlate che richiedono, inter alia, la pubblicazione di un documento informativo ove le operazioni urgenti siano qualificate di maggiore rilevanza, nonché gli obblighi di informativa da includere nella relazione sulla gestione annuale e semestrale.
Ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate, ove previsto nello statuto, le società possono derogare alle disposizioni procedurali per l’approvazione delle operazioni con parti correlate. In tale circostanza, il Regolamento Parti Correlate deve indicare alcuni obblighi in capo alle società. In particolare, nei casi in cui l’operazione non sia di competenza dell’assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del Regolamento Parti Correlate (che, come noto, richiedono il coinvolgimento degli amministratori indipendenti e non correlati ai fini del rilascio di un parere, vincolante per le operazioni di maggiore rilevanza), nonché dall’Allegato 2 del Regolamento Parti Correlate (che disciplina la procedura applicabile alle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico), a condizione che:
- qualora l’operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell’operazione;
- tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- l’organo che convoca l’assemblea predisponga una relazione contenente un’adeguata motivazione delle ragioni dell’urgenza. L’organo di controllo riferisca all’assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all’articolo 5, comma 1;
- entro il giorno successivo a quello dell’assemblea, le società mettano a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.
Con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate di competenza dell’assemblea o che debbano essere da questa autorizzate, l’art. 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate prevede che tali operazioni possano beneficiare dell’esenzione solo se l’urgenza sia “collegata a situazioni di crisi aziendale”, fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento Parti Correlate che richiede, inter alia, la pubblicazione di un documento informativo ove le operazioni urgenti siano qualificate di maggiore rilevanza, nonché gli obblighi di informativa da includere nella relazione sulla gestione annuale e semestrale.
Come chiarito dalla Consob, ai soli fini della disciplina in esame, con l’espressione “crisi aziendali” s’intende fare riferimento non solo alle situazioni di acclarata crisi, ma anche a situazioni di tensione finanziaria. In particolare, s’intende fare riferimento non solo ai casi di perdite rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile, alle situazioni in cui la società sia soggetta a procedure concorsuali ovvero, ancora, alle situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla società o dal suo revisore, ma anche a situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare, in tempi brevi, in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei menzionati articoli 2446 e 2447 del codice civile, ovvero di rapido deterioramento dei coefficienti patrimoniali di vigilanza in condizioni di particolare tensione sui mercati finanziari [4].
Peraltro, la Consob ha avuto modo di chiarire come, in tali casi, la relazione illustrativa redatta dagli amministratori per l’assemblea dei soci chiamata ad approvare le operazioni “urgenti” debba recare analitica e adeguata motivazione delle ragioni dell’urgenza e l’organo di controllo sia chiamato a fornire ai soci le proprie valutazioni in merito alla sussistenza di tali ragioni.
Ebbene, nel caso in cui l’organo di controllo si esprima negativamente in merito alla sussistenza delle ragioni che giustifichino l’urgenza di un’operazione di maggiore rilevanza con parti correlate, l’art. 11, comma 5 del Regolamento Parti Correlate prevede la possibilità che l’operazione possa comunque essere deliberata in assemblea, fermo restando che, in tal caso, l’operazione dovrà essere approvata, oltre che nel rispetto dei quora assembleari richiesti dal codice civile, anche attraverso lo speciale meccanismo c.d. di whitewash, come disposto dall’art. 11, comma 3, del Regolamento Parti Correlate.
In tutti gli altri casi (parere positivo dell’organo di controllo in merito alle ragioni dell’urgenza), dovrà comunque essere assicurata al pubblico, un’informativa sugli esiti del voto, con particolare riguardo al voto espresso dai soci “non correlati” entro il giorno successivo a quello dell’assemblea.
Come rappresentato dalla Consob, la scelta di limitare per le operazioni di competenza assembleare l’esenzione per motivi di urgenza ai casi in cui questa sia connessa a situazioni di crisi aziendale è motivata dalla circostanza che tali operazioni “sono quelle che possono più direttamente incidere sulla struttura di una società” [5].
3. Le operazioni urgenti nel contesto del COVID-19
Alla luce di quanto illustrato, in linea con quanto adottato in altri ordinamenti [6], la Consob – per fare fronte ai casi di emergenza connessi alla pandemia da COVID-19 – ha riconosciuto la possibilità di ricorrere all’esenzione per le operazioni aventi carattere di “urgenza” a tutte le società quotate, disponendo la sospensione fino al 30 giugno 2021, per le operazioni di rafforzamento patrimoniale, dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 11, comma 5 e 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate laddove è previsto che, ai fini del ricorso alla facoltà di esenzione per casi di urgenza, tale facoltà sia contemplata nelle procedure adottate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo Regolamento Parti Correlate, nonché nello statuto delle società interessate.
Tenuto conto che, come dianzi indicato, in caso di operazioni di competenza assembleare l’esenzione per operazioni “urgenti” con parti correlate è attivabile soltanto nei casi in cui l’urgenza sia “collegata a situazioni di crisi aziendale”, la Consob ha adottato una comunicazione interpretativa [7]. In particolare, in tale comunicazione la Consob ha chiarito che, con riferimento alle operazioni di competenza assembleare, “la necessità di fare fronte ai casi di emergenza connessi alla pandemia da COVID-19 configura, ai fini del ricorso all’esenzione prevista dall’art. 11, comma 5, del Regolamento OPC, un caso di urgenza collegato a crisi aziendali come definite nel par. 18 della predetta Comunicazione [n. 10078683 del 24 settembre 2010]”.
6. Sintetiche conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che la Delibera oggetto del presente lavoro intenda consentire agli emittenti che, prima dell’epidemia da Covid-19 si trovavano in discrete condizioni economiche, di poter fare fronte all’emergenza che potrebbe essersi tradotta in una perdita di capitale e/o situazione di crisi che, tuttavia, non mina le effettive capacità e potenzialità delle società stessa. In tal modo, la Consob ha riconosciuto ai predetti emittenti la possibilità di realizzare in tempi brevi, stante il ricorso all’esenzione per operazioni “urgenti” e la conseguente disapplicazione di taluni dei presidi di cui al Regolamento Parti Correlate, eventuali operazioni di rafforzamento patrimoniale che prevedano l’intervento di parti correlate.
Infine, si precisa che la Delibera non specifica l’ambito di applicazione oggettivo dell’esenzione in esame; per tale ragione, si ritiene che essa possa trovare applicazione non solo con riferimento alle operazioni di ricapitalizzazione, bensì a tutte le operazioni che perseguono, direttamente o indirettamente, il rafforzamento patrimoniale della società [8].
[1] Il testo della Delibera è consultabile sul sito Consob al seguente link http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21396.htm.
[2] Si v. il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. Decreto Liquidità). Per un commento deroghe previste nel Decreto Liquidità, cfr. A. Busani, Il 2020 come anno “di grazia” per le perdite da Covid-19, in Società, 2020, 5, 538; M. Borio, “Decreto Liquidità”: disposizioni in materia societaria; il caso specifico della riduzione del capitale, in Federnotizie, 21 aprile 2020.
[3] Di seguito il link del comunicato stampa della Consob http://www.consob.it/web/consob/novita/-/asset_publisher/xMXdfdeSuZFj/content/comunicato-stampa-del-12-giugno-2020/10194.
[4] In questo senso, si v. quanto precisato dalla Consob nella Comunicazione n. 10078683 del 24 settembre 2010 (“Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2020 come successivamente modificato”).
[5] Cfr. par. 18 della Comunicazione n. 10078683 del 24 settembre 2010 (“Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2020 come successivamente modificato”).
[6] Così, FCA, Statement of Policy: listed companies and recapitalisation issuances during the coronavirus crisis, in www.fca.org.uk, 8 aprile 2020; New York Stock Exchange LLC, Notice of Filing and Immediate Effectiveness of Proposed Rule Change to Adopt New Section 312.03T of the NYSE Listed Company Manual to Provide a Temporary Exception Through June 30, 2020 From the Application of Certain Shareholder Approval Requirements Set Forth in Sections 312.03 and 303A.08 of the Manual, in www.sec.gov, 14 maggio 2020. Per una più dettagliata analisi, si veda L. Enriques, Extreme times, Extreme Measures: Pandemic-Resistant Corporate Law, in Oxford Business Law Blog, 22 aprile 2020.
[7] Si v. la Comunicazione n. 6/2020 dell’11 giugno 2020 (“COVID-19 – Orientamenti in merito alla sussistenza delle situazioni di “crisi aziendale” ai fini del ricorso all’esenzione per casi di urgenza prevista dal Regolamento n. 17221/2010 per le operazioni con parti correlate di competenza dell’assemblea o che debbano essere da questa autorizzate”).
[8] In questo senso, Assonime, Operazioni con parti correlate: Consob introduce semplificazioni temporanee per l’accesso alle procedure di urgenza, News Legislative 12 giugno 2020, reperibile al seguente link http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News12062020.aspx.