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Attualità

Restano le incertezze sulla conversione delle DTA prevista dal Decreto Cura Italia

6 Maggio 2020

Paolo Serva e Carlo Andrea Curti, Di Tanno Associati

Di cosa si parla in questo articolo
DTA

1. Premessa

L’articolo 55 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) ha introdotto una misura agevolativa che consente alle “società”, che cedano a titolo oneroso crediti “deteriorati” (come definiti infra), la trasformazione in “credito d’imposta” delle attività per imposte anticipate (cd. Deferred Tax Assets, “DTA”) riferite (i) alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84 del D.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”) e (ii) all’eccedenza dell’importo del rendimento nozionale rilevante ai fini del c.d. Aiuto alla Crescita Economica di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. n. 201/2011 (“ACE”), non ancora dedotta né fruita tramite credito d’imposta alla data della cessione dei crediti[1].

La disposizione è finalizzata a sostenere le imprese che, al contempo, registrino (a) sotto il profilo finanziario difficoltà nell’incasso dei crediti e (b) sotto il profilo economico risultati (recte redditi imponibili) insufficienti ad assorbire le perdite fiscali pregresse e le eccedenze di ACE.

Secondo la relazione illustrativa, la norma è, infatti, “volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica” consentendo – in estrema sintesi – di “monetizzare” anticipatamente le DTA riconducibili alle perdite pregresse e alle eccedenze di ACE, anziché attraverso il naturale utilizzo di tali posizioni fiscali nei successivi periodi d’imposta a riduzione degli imponibili, mediante l’immediata fruizione di un credito d’imposta, con conseguente riduzione del fabbisogno di liquidità nel breve termine.

2. Ambito Soggettivo

La disciplina è riservata ai soggetti costituiti in forma societaria[2], con esclusione, quindi, delle imprese individuali[3].

Con rifermento alle imprese aderenti al regime del consolidato fiscale nazionale, il diritto di trasformare le imposte anticipate in credito d’imposta deve essere riconosciuto:

  1. alla consolidante in relazione alle perdite fiscali di gruppo[4], in quanto ad essa spetta il diritto all’utilizzo in compensazione delle perdite stesse;
  2. alle singole consolidate con riferimento alle eccedenze di ACE[5] non utilizzate nell’ambito della tassazione di gruppo, dal momento che tali eccedenze tornano nella disponibilità di ciascuna consolidata.

Inquesto contesto sarebbe auspicabile un chiarimento volto a consentire (nell’ambito del consolidato fiscale) la trasformazione delle DTA di un soggetto anche a fronte della cessione di crediti deteriorati effettuata da un’altra società appartenente alla fiscal unit, almeno nelle situazioni in cui la posizione soggettiva (poi trasferita alla tassazione di gruppo) appartenesse originariamente alla consolidata che ha posto in essere la cessione[6].

Sono escluse dall’ambito applicativo della norma in commento le società:

  1. per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto[7] ai sensi dell’articolo 17, del D.lgs. n. 180/2015 (disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi);
  2. per le quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 del R.D. n. 267/1942 (c.d. “Legge fallimentare”) o dell’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi e dell’insolvenza”)[8].

3. Ambito oggettivo

La fruizione dell’agevolazione è condizionata alla cessione a titolo oneroso da parte delle società, entro il 31 dicembre 2020, di crediti commerciali o finanziari c.d. “deteriorati”, definiti dalla norma come i crediti vantanti verso soggetti inadempienti[9]. La disposizione precisa che costituisce inadempimento ai fini in esame il mancato pagamento che si protragga per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto[10].

Sebbene la norma non chiarisca espressamente la natura delle cessioni rilevanti ai fini dell’agevolazione (pro-soluto o pro-solvendo), in considerazione dell’intento del Legislatore di supportate finanziariamente le imprese si dovrebbe propendere per una interpretazione estensiva volta a considerare rilevante qualsiasi cessione avente ad oggetto crediti deteriorati. Conseguentemente la mancata derecognition del credito dal bilancio – che non consente di qualificare l’operazione come una cessione ai (limitati) fini della determinazione del reddito societario[11] – non dovrebbe avere rilevanza nella prospettiva della disposizione in commento[12].

Non assumono rilevanza ai fini in esame le cessioni di crediti infragruppo (i.e. intervenute tra società legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto).

Come già rilevato, le DTA trasformabili in credito d’imposta sono esclusivamente quelle riferibili alle seguenti posizioni soggettive:

  • perdite fiscali riportabili (ai sensi dell’art. 84 del TUIR[13]),
  • eccedenza ACE riportabile

a condizione che, alla data di cessione dei crediti, esse non siano state ancora utilizzate a riduzione del reddito imponibile. Si tratta, quindi, di posizioni che rilevano soltanto ai fini dell’IRES (e delle eventuali addizionali) con la conseguenza che il credito d’imposta dovrà essere determinato nella misura del 24%[14].

Sono trasformabili in credito d’imposta anche le DTA non iscritte in bilancio ossia quelle che non hanno superato il cd. probability-test[15], purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma (perdite/eccedenza ACE), non ancora dedotti o fruiti alla data della cessione dei crediti deteriorati e già esistenti al termine del periodo d’imposta 2019 (per i soggetti “solari”)[16].

4. Determinazione del credito d’imposta

Ai fini della conversione delle DTA, le posizioni soggettive (perdite pregresse ed eccedenze ACE) possono essere considerate per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti a titolo oneroso (limite relativo). Non assume, invece, alcuna rilevanza il corrispettivo di cessione dei crediti.

A ciò si aggiunga che i crediti ceduti entro il 31 dicembre 2020 assumono rilevanza per un valore nominale non eccedente 2 miliardi di Euro (limite assoluto)[17].

La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti deteriorati. A decorrere da tale data non sono utilizzabili o fruibili secondo le modalità ordinarie le posizioni soggettive (perdite pregresse e eccedenze di ACE) che hanno dato luogo alla conversione delle DTA in crediti d’imposta.

Dalla medesima data i crediti d’imposta trasformati dovrebbero[18] poter essere (i) utilizzati in compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 del D.L. n. 241/1997 senza limiti di importo, (ii) ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis[19] o dall’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 ovvero (iii) chiesti a rimborso.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi, non sono produttivi di interessi e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRES né della base imponibile IRAP.

Nel caso in cui le posizioni soggettive potenzialmente rilevanti risultino di ammontare superiore al limite massimo consentito (20% del valore nominale dei crediti deteriorati ceduti), sembra che la società contribuente possa scegliere liberamente le perdite o le eccedenze di ACE in relazione alle quali procedere alla conversione delle DTA.

5. L’esercizio dell’opzione

La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio da parte della società cedente, entro il 31 dicembre 2020, dell’opzione di cui all’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 59/2016 (ove non già esercitata) e al conseguente pagamento del canone annuo pari all’1,5% della differenza, misurata alla fine di ciascun anno, tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate da convertire (e già convertite) e le imposte versate a titolo di IRES e relative addizionali[20].

Se tale differenza è negativa o nulla, le imprese interessate possono comunque esercitare l’opzione attraverso l’invio di un’apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente[21].

L’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione ossia dal 1° gennaio 2021 per i soggetti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare[22].

6. Conclusioni

La disciplina in commento contiene diverse aree di incertezza legate, tra l’altro, al funzionamento nell’ambito del consolidato fiscale, al momento di effettiva utilizzabilità del credito e al complesso meccanismo del canone annuale dovuto.

Le richiamate criticità non sono state risolte in sede di conversione del Decreto Legge, in quanto la Legge (di conversione) n. 27/2020 non contiene modifiche sostanziali.

L’applicazione concreta della disciplina dipenderà verosimilmente dall’interesse degli operatori professionali (fondi, strutture di cartolarizzazione, ecc.) all’acquisizione dei crediti. Il disinteresse del Legislatore per il corrispettivo di cessione potrebbe essere motivato proprio da questa considerazione, anche se il rischio di un parziale trasferimento indiretto del beneficio agli acquirenti mediante la compressione del corrispettivo rischierebbe di non essere coerente con la ratio della disposizione.

 


[1] Il Legislatore tributario in passato ha già introdotto misure volte a consentire, a determinate condizioni, la trasformazione delle DTA in crediti d’imposta (cfr. art. 2, commi 55 e ss., D.L. n. 225/2010).

[2] La disposizione non contiene precisazioni con riferimento alle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti. In passato, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 94/E del 2011, seppur nell’ambito della disciplina di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58 del D.L. n. 225/2010, aveva circoscritto l’ambito ai soggetti IRES per i quali è prevista l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci. Considerato che il Legislatore nell’art. 55del Decreto Cura Italiaha individuato genericamente nelle “società” i soggetti beneficiari, sembra ragionevole ritenere che i soggetti societari non residenti operanti nel territorio dello Stato per il tramite di una stabile organizzazione possano beneficiare della agevolazione. La dottrina, nel commentare disposizioni simili a quella in commento, le ha sempre ritenute applicabili alle stabili organizzazioni.

[3] La norma non sembra applicabile alle società di persone in quanto queste, attribuendo le perdite ai soci per trasparenza, perdono il diritto a riportarle nei successivi periodi d’imposta.

[4] Ai sensi dell’art. 118 del TUIR i redditi (e le perdite) generati dalle singole società concorrono a formare l’unica base imponibile della fiscal unit.

[5] L’art. 6 del DM 3.8.2017 prevede che, in caso di opzione per il consolidato fiscale, il rendimento nozionale che eccede il reddito complessivo dichiarato è computato in deduzione del reddito di gruppo fino a concorrenza dello stesso, mentre la quota che non trova capienza nel reddito di gruppo viene “riattribuita” alle singole società.

[6] E’ il caso di una consolidata che ceda crediti deteriorati e, avendo trasferito le perdite alla tassazione di gruppo, non disponga di perdite pregresse che possono dar luogo alla conversione delle relative DTA.

[7] Ai sensi dell’art. 17, co. 2 del D.lgs. n. 180/2015 la società è considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle seguenti situazioni: “a) risultano irregolarità nell’amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o statutarie che regolano l’attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività; b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell’intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio; c) le sue attività sono inferiori alle passività; d) essa non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza; e) elementi oggettivi indicano che una o più delle situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si realizzeranno nel prossimo futuro; f) è prevista l’erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18”.

[8] Si segnala che il D.L. n. 23/2020 ha posticipato l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza al 1° settembre 2021.

[9] In linea di principio la cessione deve essere notificata al debitore ceduto ai sensi dell’art. 1264 del Codice Civile. La notifica non è necessaria nella ipotesi di cessione dei crediti “in blocco” ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), in quanto sostituita dagli adempimenti pubblicitari ivi previsti (comunicazione della cessione al Registro delle Imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

[10] E’ necessario individuare la data di pagamento convenuta in modo da poter dimostrare, anche in sede di eventuale verifica, il protrarsi dell’inadempimento per il periodo prescritto dalla norma.

[11] In base al principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR.

[12] D’altro canto, va osservato come le cessioni pro-soluto (che comportano il trasferimento al cessionario di tutti i rischi e benefici inerenti al credito ceduto determinando, quindi, la cancellazione della posizione creditoria dal bilancio del cedente) appaiano dotate dei requisiti di stabilità che le rendono certamente più coerenti con il meccanismo dell’agevolazione (riducendo anche il rischio di possibili arbitraggi).

[13] Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti previsti per i soggetti che fruiscono di regimi di esenzione di cui all’art. 84, co. 1, secondo periodo, del TUIR.

[14] Maggiorata delle eventuali addizionali.

[15] Si tratta della valutazione positiva circa la probabilità di recupero dei crediti per imposte anticipate negli esercizi successivi per effetto dell’esistenza, nei periodi d’imposta in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno comportato l’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile capace di assorbire tali differenze (IAS 12, § 27 e OIC 25, § 43).

[16] Si potrebbe sostenere che la norma consenta di utilizzare anche le perdite fiscali e le eccedenze ACE in corso di formazione nell’esercizio 2020. Tuttavia, per effetto del riferimento all’art. 84 TUIR e al comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 201/2011, pare più corretto ritenere che si debbano considerare soltanto le posizioni già esistenti alla chiusura del periodo d’imposta 2019 (per i soggetti solari). Ne consegue che le eventuali ulteriori perdite, originate nel corso del 2020 dalla cessione dei crediti deteriorati, non dovrebbero assumere rilevanza ai fini in esame, con conseguente compressione della portata concreta della disposizione.

[17] Ne deriva che il limite massimo di DTA trasformabili in credito d’imposta è pari a € 96.000.000 (24% del 20% di € 2.000.000.000). Il limite deve essere calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenentiallo stesso gruppo. La rilevanza del gruppo (almeno nell’accezione del consolidato fiscale) dovrebbe essere riconosciuta anche con riferimento alle situazioni caratterizzate da alterità soggettiva tra il soggetto che dispone delle DTA e il soggetto (appartenente alla tassazione di gruppo) che pone in essere la cessione di crediti deteriorati (cfr. la precedente nota 6). Tali considerazioni potrebbero valere per i gruppi anche in assenza di consolidato fiscale, considerata la necessità di valutare unitariamente il limite assoluto indipendentemente dall’attivazione della tassazione di gruppo.

[18] La fruibilità immediata del credito sembra essere necessaria conseguenza della altrettanto immediata impossibilità di utilizzare con le modalità ordinarie le relative posizioni soggettive. Ciononostante, è stato paventato il dubbio che la effettiva fruibilità del credito possa essere posticipata alla data di efficacia dell’opzione di cui al successivo § V. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale.

[19] In base alla norma in commento, il credito d’imposta potrebbe anche essere ceduto agli stessi acquirenti dei crediti deteriorati.

[20] Secondo il meccanismo previsto da D.L. 59/2016, ai fini della determinazione della differenza che costituisce la base di computo del canone annuo, devono essere considerate (i) da un alto le imposte anticipate da convertire (o già convertite) formatesi a partire dal 2008 e (ii) dall’altro, le imposte versate in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi. La previsione del canone annuo è stata introdotta per evitare che la anticipata monetizzazione delle DTA convertite si traducesse, in assenza del pagamento effettivo di imposte, in una violazione della normativa sugli Aiuti di Stato. Per tale ragione la base di calcolo del canone è commisurata alla differenza tra le imposte anticipate e quelle pagate nel periodo di osservazione. Al riguardo andrebbe considerato che ai fini di taluni settori (es. l’art. 79 del D.L. n. 18/2020 recante misure urgenti per il trasporto aereo) l’epidemia da COVID-19 è stata riconosciuta formalmente come calamità naturale ed evento eccezionale di cui all’art. 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ai sensi del quale sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. In questa prospettiva potrebbe ipotizzarsi de iure condendo l’abrogazione della previsione relativa al pagamento del canone. In assenza di modifiche normative, si attende un intervento chiarificatore sulle modalità di esercizio dell’opzione, sui periodi rilevanti per la formazione delle DTA e sulle modalità di versamento del canone.

[21] La procedura è disciplinatadal provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2016, prot. n. 117661.

[22] Cfr. la precedente nota 19 con riguardo alle incertezze che la disposizione in commento genera rispetto al momento di effettiva fruibilità del credito derivante dalla conversione delle DTA.

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