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Attualità

Rateazioni scadute: riammissione entro il 20 ottobre

27 Settembre 2016

Giancarlo Marzo e Corrado Gallo, Loconte & Partners

1. Premessa

Con la legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (cd. “Decreto Enti locali”), il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina della dilazione del pagamento recata dall’art. 19 del d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602.

In particolare, ai sensi dell’art. 13-bis del Decreto Enti locali è stata prevista la possibilità per i contribuenti decaduti dalle rateazioni con Equitalia, di essere riammessi alla procedura senza obbligo di saldare le rate già scadute, previa richiesta da inoltrare, perentoriamente, entro e non oltre il 20 ottobre 2016.

Un’opportunità che si traduce, dunque, in vantaggio per una vasta platea di contribuenti che avranno l’opportunità di (ri)definire la propria posizione debitoria ed evitare, così, misure cautelari ed esecutive.

Rispetto alla disciplina previgente, inoltre, è stato previsto l’innalzamento – da 50.000,00 a 60.000,00 euro- dell’importo rateizzabile su istanza “libera” di parte, ossia senza necessità di dimostrare la propria situazione di temporanea difficoltà economica.

Le novità riguardano, altresì, i contribuenti decaduti, al momento della presentazione della richiesta (da presentarsi, sempre, entro il 20 ottobre 2016) da piani di pagamento dilazionato concessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito di adesione o acquiescenza agli accertamenti (artt.5, 6, 11 e 15 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218).

2. La rimessione in termini con Equitalia

La procedura prevista dall’art. 13-bis sostituisce il regime introdotto, solo pochi mesi fa, dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, in base al quale ai contribuenti decaduti era concessa una nuova dilazione, a condizione che gli stessi avessero saldato, al momento della richiesta, l’intero rateo scaduto.

Le nuove disposizioni hanno accolto un’impostazione meno rigida, consentendo la riattivazione della procedura senza obbligo di saldare le somme inevase e con la semplice presentazione del modello predisposto dall’Agente della riscossione.

La riammissione, peraltro, diversamente da quanto previsto dal d.lgs. n. 158 del 2015, non risulta più condizionata dal punto di vista temporale, essendo consentita sia a beneficiari di dilazioni antecedenti al 22 ottobre 2015, sia a quelli di rateazioni successive; a nulla rilevando, inoltre, la natura del piano di rientro interessato.

Restano, fuori dal campo di applicazione della nuova sanatoria, i contribuenti decaduti dal pagamento rateale delle somme dovute a seguito di reclamo-mediazione e di conciliazione giudiziale di cui agli articoli artt. 17-bis e 48  del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché quelle dovute a seguito di controlli automatizzati degli Uffici di cui agli art. 36-bis e 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Relativamente a queste ultime ipotesi, tuttavia, la richiesta di nuova rateazionepotrà essere avanzata in seguito alla notifica al contribuente della successiva cartella esattoriale.

3. Termini e condizioni della nuova dilazione. Il modello RR1

Il nuovo piano rateale, come espressamente previsto dal primo comma dell’ art. 13-bis,  fatti salvi i piani di rientro più lunghi già accordati al contribuente (cd. rateazione straordinaria),non potrà eccedere le 72 rate mensili (cd. rateazioni ordinarie),

Fermi i suddetti limiti derivanti dalla natura della dilazione alla quale si chiede di essere riammessi, dunque, il contribuente può autogestire la propria posizione debitoria scegliendo l’importo e il numero delle rate del piano.

Al fine di agevolare il contribuente, l’Agente della Riscossione ha predisposto e messo a disposizione sulla propria piattaforma on line, il modello “RR1” recante “Richiesta di riammissione alla rateizzazione per piani decaduti al 30/06/2016 (art. 13 – bis comma 1 DL n. 113 del 2016 convertito con Legge n.160/2016)”.

In ipotesi di concessione del beneficio, tuttavia, ai sensi dell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 13-bis, è prevista la decadenza del contribuente all’avverarsi del mancato pagamento di sole due rate “anche non consecutive”. A differenza delle rateazioni richieste ex novo, per le quali l’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 continua a sanzionare con la decadenza il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive, in caso di riammissione sarà sufficiente il mancato pagamento di sole due rate.

4. Conclusioni

La ratio sottesa all’intervento legislativo oggetto di commento è facilmente intuibile. Il Legislatore ha, da un lato, accordato un’ulteriore (l’ennesima) chance di “redenzione” a favore dei contribuenti vessati dai debiti, e, dall’altro, ha inteso evitare che il comportamento recidivo di alcuni, allungasse oltremodo i tempi di recupero delle somme pregresse dovute al Fisco.

Tale misura, tuttavia, per quanto apprezzabile, potrebbe dimostrarsi non sufficientemente appetibile, specie in situazioni di estremo dissesto economico.

Per tali casi estremi, infatti, avrebbe certamente maggiore appeal l’approvazione del cd. disegno di legge “Rottamazione dei ruoli”, presentato alcuni mesi fa al Senato che, nell’attuale versione, prevede la facoltà per i contribuenti “in grave difficoltà finanziaria” ed “in momentanea difficolta finanziaria”, di definire la propria posizione debitoria con integrale falcidia di sanzioni, interessi, aggi di riscossione (nonché, in minima parte, dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate).

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