L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato, nel dicembre 2017, una serie di emendamenti ai Principi Contabili Nazionali al fine di apportare delle modifiche ai medesimi, modifiche utili sia per effettuare delle revisioni sia per armonizzare le disposizioni contenute nei diversi principi.
Preliminarmente è importante osservare come l’esigenza di modificare/adattare i Principi Contabili Nazionali derivi non direttamente da una ulteriore intervento legislativo (così come avvenne nel dicembre dell’anno precedente con l’aggiornamento dei principia a seguito dell’emanazione del D.lgs. 18 agosto 2015 n. 139) ma bensì a seguito dell’adozione (prima) dei novellati principi ove gli operatori di settore, nella redazione dei documenti costituenti il bilancio d’esercizio hanno manifestato alcune esigenze di modifica o coordinamento tra le varie disposizioni.
Tali emendamenti interesseranno già i documenti contabili a rilevanza esterna in fase di chiusura ed approvazione in questi mesi, essendo sostanzialmente applicabili ai bilanci d’esercizio con esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2017 (o data successiva).
Saranno altresì coinvolti, da tali modifiche, gli istituti di credito chiamati ad acquisire ed interpretare i bilanci dei propri clienti – attuali e potenziali, che operano nel mercato con realtà societarie che sottostanno alle regole proprie dei local gaap – al fine di elaborarne i dati ed ottenere informazioni utili per valutare, tra l’altro, il merito creditizio.
I principi oggetto di modifica sono i seguenti:
- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
- OIC 13 Rimanenze
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 19 Debiti
- OIC 21 Partecipazioni
- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
- OIC 25 Imposte sul reddito
- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati.
Entrando quindi nel merito dei singoli principi emendati e volendo soffermarci solo su quelli ove sono intervenute modifiche ritenute salienti, anche in un’ottica di lettura del documento medesimo, si ravvisa quanto segue:
OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio e OIC 25 Imposte sul reddito
L’OIC è intervenuto sulla presentazione degli schemi di bilancio redatti in forma abbreviata (ex art. 2435- bis del c.c.) ove si richiede espressamente l’indicazione dell’importo attribuibile a crediti per imposte anticipate rispetto alla totalità delle posizioni creditorie.
Intervento degno di nota se si considera l’estesa platea dei soggetti interessati (realtà dimensionalmente contenute), nonché, per rispettare rigidamente il principio di chiarezza al fine di rendere leggibile il documento grazie alla separazione di valori aventi natura eterogenea: crediti e crediti pe rimposte anticipate.
Inoltre è stato specificato che qualsivoglia rettifica di ricavo (indipendentemente dalla competenza della medesima) è portata a diminuzione dei ricavi stessi. Fanno eccezione quelle relative a correzioni di errori ove si rinvia all’OIC 29.
OIC 16 Immobilizzazioni materiali e OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
Nei rivisti principi contabili 16 e 24 viene chiarito che le svalutazioni di immobilizzazioni precedentemente (in esercizi precedenti) rivalutate debba obbligatoriamente transitare a conto economico. Tale precisazione ha fugato ogni dubbio sul passaggio della svalutazione tra i componenti positivi e negativi di reddito che, in precedenza, pareva limitata ai soli beni rivalutati “in base a parametri prestabiliti”. Il principio infine evidenza che l’imputazione a conto economico può essere esclusa da apposite disposizioni legislative.
OIC 19 Debiti
Di particolare rilievo sono le modifiche intervenute nell’OIC 19 anche in seguito dell’abrogazione dell’OIC 6 (Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio). Sono stati aggiunti 4 paragrafi ed una “Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito”.
Dalla disamina delle integrazioni apportate al novellato OIC 19 si osserva come, a seguito degli emendamenti intervenuti vi è un sostanziale allineamento con l’OIC 15, il quale prevede la classificazione dei crediti indipendentemente dall’esigibilità dei medesimi (ovvero l’aspetto temporale non è da considerarsi quale discriminante per la classificazione dei crediti, o dei debiti, all’interno dello Stato Patrimoniale), ma bensì nel rispetto del criterio della destinazione. Stesso principio a valersi per i debiti (scaduti e rinegoziati), ove la classificazione deve avvenire per natura (o per origine) dello stesso rispetto all’attività ordinaria, indipendentemente dal periodo di tempo entro cui la passività deve essere estinta.
Proseguendo con l’elencazione dei paragrafi aggiunti si ravvisa:
- 73A: l’individuazione del momento in cui si rilevano gli effetti dell’eliminazione contabile, ovvero dal momento in cui l’accordo di ristrutturazione del debito diviene efficace tra le parti la (omologa del concordato preventivo ex art. 161 L.F., la data di pubblicazione dell’accordo presso il Registro Imprese – o l’omologa da parte del Tribunale – ex art. 182-bis L.F., la data di adesione dei creditori in caso di piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F.).
- Inoltre, se la data di efficacia dell’accordo ricade tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio, deve essere fornita adeguata informativa sulle caratteristiche dell’operazione e sui potenziali effetti patrimoniali ed economici che essa produrrà negli esercizi successivi.
- 73B e 73C: sanciscono le modalità contabili di eliminazione del debito per le Società che applicano il criterio del costo ammortizzato e le Società che non applicano tale criterio.
- 81A e 85: sanciscono l’informativa da darsi in nota integrativa nel caso in cui vi sono operazioni di ristrutturazione del debito.
OIC 21 Partecipazioni
Il Principio è stato allineato con l’OIC 13 (Rimanenze), l’OIC 16 (Immobilizzazioni Materiali) e OIC 24 (Immobilizzazioni Immateriali) chiarendo la determinazione del costo di acquisto di una partecipazione nel momento in cui sussistano due condizioni:
- la presenza di un pagamento differito
- si ravvisino condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato.
L’emendamento detta che la partecipazione, nel momento in cui si presentato le elencate condizioni, debba essere iscritta a bilancio ad un valore pari al rispettivo debito, quest’ultimo determinato ai sensi dell’OIC 19.
OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
L’OIC 29 è stato armonizzato con il disposto degli altri principi ove si prevede che gli effetti di cambiamenti di stima devono essere classificati a conto economico nel rispetto dell’OIC 12 (o altri principi contabili).
In particolare il principio si è concentrato sulla presenza di eventuali fondi di importo eccedente rispetto a quanto in precedenza stimato (cambiamenti di stima), ove si richiedeva di allocare l’adeguamento nella voce di conto economico relativa all’elemento patrimoniale oggetto di stima, vi è stata una armonizzazione tra i Principi considerando che:
- L’OIC 12 prevede:
– (paragrafo 101) che le eccedenze relative ai fondi sulle imposte dirette siano rilevate alla voce 20 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;
– (paragrafo 56 d) che nella voce A5 d) Altri ricavi e proventi vi possono rientrare gli importi dei fondi per rischi ed oneri risultati eccedenti rispetto agli accantonamenti operati, quando l’accantonamento sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B) tra i costi di gestione.
– (paragrafo 58), per le imposte indirette relative ad esercizi precedenti, che se l’ammontare accantonato nel fondo imposte, oppure già pagato, risulta eccedente rispetto all’ammontare dovuto, la differenza sia imputata alla voce A5. - l’OIC 31 (paragrafo 47) prevede che le eccedenze di fondi siano contabilizzate fra i componenti positivi di reddito della classe avente la stessa natura.
OIC 32 Strumenti finanziari derivati
L’emendamento all’OIC ha previsto che tutti gli effetti economici che interessano i derivati non di copertura confluiscano in una unica voce. La volontà è quindi quella di dare evidenza del risultato di gestione dei derivati (non di copertura) con riferimento sia all’effetto valutativo sia a quello realizzativo, poiché – in precedenza – non si fornivano indicazioni specifiche circa la classificazione a conto economico gli effetti realizzativi del derivato.
Sintesi conclusiva
A livello conclusivo, si può ipotizzare che, dalla disamina dalle modifiche in precedenza elencate, il maggior impatto in sede di redazione e di lettura dei documenti di bilancio (da parte della generalità dei terzi, ivi compresi gli istituti di credito), si abbia sulla rappresentazione dei dati quantitativi e sull’informativa in nota integrativa aventi ad oggetto le posizioni debitorie (soprattutto in precedenza di procedure di esdebitazione) ed i risultati economici connessi agli strumenti derivati.