Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 ottobre 2021, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2019/1160 che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e del Regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i Regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell’articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
Come riportato nel comunicato stampa del Governo, di seguito espressamente riportato, il provvedimento introduce la nozione di “pre-commercializzazione”, che consiste nel fornire informazioni e comunicazioni su strategie o su idee di investimento da parte di una società di gestione del risparmio o di un gestore di fondi di investimento alternativi ai potenziali investitori professionali. Si chiarisce che la pre-commercializzazione non costituisce offerta al pubblico.
Il provvedimento interviene sul decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico finanza – TUF) e adegua l’ordinamento nazionale (TUF) alle novità introdotte dalla direttiva 2019/1160 e dal regolamento 2019/1156, in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (OICR) (in attuazione della delega di cui all’art. 13 della legge n. 53 del 2021 – legge di delegazione europea 2019-2020) e introdurre disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17 di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento prospetto.