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Fatturazione elettronica: aggiornate le regole tecniche per le operazioni transfrontaliere

29 Ottobre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con provvedimento del 28 ottobre 2021 n. 293384, l’Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche al proprio provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 recante regole tecniche per la fatturazione elettronica.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, sono state definite – tra le altre – le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere, prevista dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Le specifiche tecniche al citato provvedimento, disciplinavano due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle entrate: la prima modalità prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento; la seconda modalità prevedeva la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX).

L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è stato modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Alla luce delle modifiche in oggetto, con il presente provvedimento vengono adeguate le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore.

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