L’energia è al centro dell’attenzione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (“DDL Concorrenza” or “DDL”). Il testo rivisto dal Senato è stato trasmesso, in data 3 maggio 2017, alla Camera dei Deputati per la sua definitiva approvazione.
Le tematiche disciplinate nel DDL Concorrenza in materia di energia riguardano:
- liberalizzazione del mercato energetico e la maggiore competitività degli operatori con specifico riferimento alle utenze di energia e gas domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e quelle con consumi annuo non superiori a 200.000 smc;
- una forte limitazione temporale del periodo in cui il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento dei Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE) già riconosciuti disposto dal GSE possa produrre effetti nel caso in cui il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto;
- una salvaguardia della buona fede di coloro che hanno investito nella realizzazione di impianti fotovoltaici da 1 a 3 kW per i quali risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento;
- una nuova regolamentazione della materia della distribuzione dei carburanti.
Ma analizziamo tale gruppo di previsioni con ordine.
Per quanto concerne il primo blocco di previsioni, il DDL Concorrenza si pone come obiettivo quello di passare dal 1 luglio 2019 all’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e offerte nel mercato libero.
Prima di passare al mercato libero, è previsto un regime transitorio durante il quale verrà comunque garantita la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, nonché la riduzione dei costi della bolletta elettrica e del gas.
Un ruolo centrale è demandato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
L’Autorità dovrà, con specifici provvedimenti attuativi:
a) introdurre l’obbligo per gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano di fornire una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile e una a prezzo fisso per le suddette utenze, con l’indicazione della composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per kWh e stabilire le informazioni minime, incluso le clausole essenziali del contratto commerciale;
b) definire le modalità per la creazione di apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas e l’istituzione di un comitato tecnico consultivo (comporto da 6 rappresentanti, uno dell’Autorità, uno del MSE, uno dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno designato d’intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, uno d’intesa tra loro dagli operatori di mercato e uno del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti del portale;
c) adottare linee guida per promuovere la confrontabilità delle offerte commerciali di energia e gas a favore di gruppi di acquisto e la realizzazione di piattaforme informatiche per facilitare l’aggregazione dei piccoli consumatori.
L’Autorità dovrà anche trasmettere al MSE un rapporto sul monitoraggio mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e il gas, verificando l’operatività del portale informativo, il rispetto delle tempistiche di switching e di fatturazione e conguaglio e di implementazione del brand unbundling e la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico.
Inoltre, verrà istituito un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali e l’obbligo di rateizzazione con diritto ai soli interessi legali per il caso di fatture di rilevante importo.
Un importante novità è costituita anche dall’introduzione automatica della clausola di “close-out netting” (ovverosia clausola di interruzione automatica con obbligo di compensazione delle posizioni reciproche). Si tratta di una clausola che dovrebbe contribuire ad aumentare la liquidità dei mercati dell’energia, riducendo i costi delle transazioni a vantaggio del consumatori.
Occorrerà tuttavia attendere l’approvazione della disciplina attuativa da parte dell’Autorità e del MSE.
Per quanto concerne il regime sanzionatorio applicabile all’efficienza energetica, il comma 90 del DDL Concorrenza ha stabilito il potere del GSE di disporre il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli nel caso in cui “il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento ovvero da documenti non veritieri o da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente”. In questo specifico caso ovverosia “non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto”, il DDL Concorrenza limita il periodo dell’efficacia del rigetto dell’istanza di rendicontazione o dell’annullamento del provvedimento di rilascio del TEE. Il rigetto può infatti essere disposto solo dalla data di decorrenza del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. L’annullamento del riconoscimento dei TEE disposto dal GSE all’esito del procedimento di verifica può invece riguardare solo il periodo successivo all’esito della verifica. Vengono fatte salve le rendicontazioni già approvate o le istruttorie già concluse.
Il DDL Concorrenza ha introdotto una specifica sanzione per gli impianti fotovoltaici di piccola taglia che sono state realizzati con moduli non certificati o con certificazione non rispondenti alla normativa di riferimento. La sanzione prevede la decurtazione del 30 % della tariffa incentivante e l’annullamento della maggiorazione per la provenienza europea. Sebbene l’obiettivo dichiarato sia quello di salvaguardare la buona fede di coloro che hanno investito, tale sanzione trova applicazione ai soli impianti fotovoltaici di piccola taglia di potenza fino a 3 kW.
In materia di distribuzione dei carburanti il DDL Concorrenza al comma 99 ribadisce il principio della liberalizzazione per l’esercizio dei distributori, che, come affermato dall’art. 83 bis, comma 17, del D.L. 112/2008, non può essere subordinato a condizioni (quali la chiusura di impianti esistenti), né a vincoli commerciali (contingentamenti numerici, distanze o superfici minime).
La novità riguarda l’obbligo del cosiddetto “terzo prodotto” da affiancare a benzina e gasolio. Viene infatti rimesso ad un decreto del MiSE, da adottarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, il compito di individuare quando l’obbligo imposto ai gestori di prevedere la presenza contestuale di più tipologie di carburanti (incluso il metano per autotrazione) comporta ostacoli tecnici o oneri eccessivi e non proporzionali tali da rendere il vincolo non applicabile. Si giunge quindi ad una soluzione di compromesso rispetto al divieto, previsto in precedenza, di introdurre obblighi di distribuzione di carburanti eco-compatibili per i nuovi impianti, che tuttavia non sembra considerare l’esigenza, avvertita a livello europeo e sostenuta dalle Regioni, di perseguire politiche a basso impatto ambientale.
Innovazioni sono poi introdotte nell’ottica di una razionalizzazione della rete di distribuzione. A tal fine, è istituita presso il MiSE una anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, volta ad ampliare l’apposita banca dati ministeriale ed alimentata con i dati trasmessi dall’Agenzia delle dogane (in prima applicazione entro il 1 settembre 2017 e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno). A tale strumento, introdotto al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e favorire la conoscenza di tali informazioni da parte del consumatore, potranno accedere per consultazione la stessa Agenzia, le Regioni, l’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, nonché la Cassa Conguaglio GPL.
Contestualmente all’introduzione della suddetta anagrafe, alla quale devono iscriversi entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DDL tutti i titolari dell’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti di distribuzione carburanti (anche quelli in sospensiva), è previsto l’obbligo di dichiarare al MiSE, all’Agenzia delle dogane nonché alla Regione ed al Comune competenti se l’impianto si trova in una delle situazioni di incompatibilità con riferimento alla sicurezza stradale, previste in dettaglio ai comma 113 e 114. In caso affermativo, tali impianti dovranno essere adeguati entro 12 mesi dall’entrata in vigore del DDL, pena la cessazione dell’attività, con contestuale obbligo di smantellamento dell’impianto, nonché la decadenza sia del titolo autorizzativo o concessorio che della licenza di esercizio.
L’omesso invio di tale autocertificazione determina l’applicazione di sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 7.000 euro per ogni mese di ritardo, i cui proventi confluiranno nel Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva carburanti sino al 31 dicembre 2017 e, dopo tale data, nel bilancio dello Stato.
La titolarità di tale Fondo è trasferita all’Acquirente Unico S.p.A. per il tramite dell’OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano), in conseguenza dell’attribuzione a quest’ultimo delle competenze della Cassa conguaglio GPL, soppressa dal 1 gennaio 2018.
Infine, sono disciplinate le procedure di dismissione degli impianti che abbiano cessato l’attività, con modalità tali da prevenire l’insorgenza di pericoli per la sicurezza ambientale e igienico-sanitaria.