Obiettivi
Scopo del presente convegno è quello di fornire all’operatore una conoscenza aggiornata e una prospettiva generale della normativa in materia di anatocismo, anche alla luce dell’ultima delibera CICR del 3 agosto 2016, fornendo gli strumenti per una miglior gestione dell’attività di contenzioso e di adeguamento dei rapporti in essere.
Destinatari
Il convegno è rivolto ai funzionari bancari con mansioni dirigenziali, ovvero preposti alle funzioni di compliance, affari legali, gestione del contenzioso, contrattualistica, sviluppo prodotti ed area crediti. Il convegno è rivolto altresì agli avvocati, dottori commercialisti e consulenti in materia bancaria.
Programma
Gli intermediari applicano la delibera a partire, al più tardi, dal 1° ottobre 2016
Dopo il testo ambiguo e suscettibile di più e difformi interpretazioni della legge di stabilità 2014 cambia ancora la normativa in materia di anatocismo bancario. Con l’attesa Delibera CICR 3 agosto 2016 è stata data attuazione all’art. 120, comma 2, TUB come modificato dall’art. 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49. Nel merito il nodo di fondo, che propone la nuova disciplina, si sostanzia nell’individuazione di un periodo minimo (annuale) di produzione degli interessi nelle operazioni di credito regolate in conto corrente (apertura di credito et similia comprese). La esigibilità degli interessi è differita al 1° marzo di ogni anno al fine di consentire alla clientela di evitare il fenomeno anatocistico con il pagamento degli interessi conteggiati. La possibilità di autorizzare detto pagamento mediante addebito in conto corrente, le modalità di gestione del debito e l’imputazione dei pagamenti nel periodo di non esigibilità degli interessi introducono al discorso questioni tecnico-giuridiche particolarmente complesse. Così come l’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione della norma, della tempistica con cui essa va applicata, delle modalità di transito dei rapporti pendenti. E così via.