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Editoriali

Sistemi di allerta: uno strumento ormai necessario

7 Ottobre 2019

Vittorio Zanichelli

già Presidente del Tribunale di Modena; già membro della Commissione Rordorf per la riforma delle procedure concorsuali

Di cosa si parla in questo articolo

L’imminente comunicazione degli indici della crisi di impresa elaborato dal CNDCEC è destinata a riportare all’attenzione i sistemi di allerta che costituiscono la risposta del legislatore alla constatazione di come le opzioni fino ad ora messe in campo non siano state in grado di affrontare adeguatamente le crisi delle imprese convincendo anche i più scettici tra gli studiosi e lo stesso ceto imprenditoriale della necessità di un intervento

Le disposizioni sull’allerta ambiscono dunque ad intercettare sul nascere i sintomi della crisi e ad affrontarla tempestivamente, eventualmente anche con ausili esterni all’impresa.

Pregiudiziale è tuttavia che l’imprenditore sia in grado di monitorare obbiettivamente l’andamento della sua attività e in tal senso vanno le modifiche al codice civile, di immediata applicazione, che non introducono in realtà obblighi che già non si rinvenissero nella precedente disciplina così come interpretata dalla giurisprudenza ma che opportunamente richiamano fortemente e inequivocabilmente l’imprenditore ad “istituire un assetto organizzativo…, adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale…” (art. 2086, c. 2, codice civile).

Decisivo è il ruolo degli organi di controllo nella segnalazione della crisi all’imprenditore e nel monitoraggio delle misure di contrasto, e non per nulla il legislatore ha valuto ampliare la platea delle imprese che se ne devono dotare.

Se fondamentale è il ruolo dei professionisti, anche quello dell’OCRI, e cioè dell’organismo costituito presso le Camere di commercio, è, nello spirito della riforma, di assoluta rilevanza in quanto il medesimo, tramite il collegio formato auspicabilmente da effettivi esperti aziendalisti, dovrebbe nello stesso tempo fungere da consulente degli organi sociali in ordine alle misure da intraprendere e attento controllore circa la loro effettiva attuazione e concreta efficacia.

Altrettanto importante è l’ulteriore ed eventuale ruolo che può svolgere l’OCRI che è quello di affiancare l’imprenditore nella ricerca di un accordo con i creditori allorquando risulta evidente la impercorribilità di una soluzione esclusivamente interna all’azienda.

E’ difficile fare previsioni sull’efficacia dell’intervento dell’Organismo che dipenderà da tante variabili oggi ancora incerte (qualificazione professionale dei membri del collegio, numero degli affari, tempestività dell’accesso da parte del debitore, ecc.) ma qualche rilievo può essere evidenziato.

Secondo lo stesso Codice (art. 12, c. 2) la procedura deve essere confidenziale e può aggiungersi che deve essere anche snella in quanto in una situazione di crisi sono necessarie tempestività e flessibilità di azione. C’è allora da chiedersi da un sistema che prevede sempre e comunque l’intervento di un organo collegiale con più soggetti coinvolti nella designazione dei suoi membri, sia compatibile con le esigenze sopra menzionate. Considerato che l’OCRI è competente per una tipologia di imprese che va da quelle appena sopra soglia a quelle non qualificabili come grandi secondo i parametri europei, potrebbe ritenersi opportuno individuare nell’ambito della residuale ma affollata categoria delle medie imprese (non piccole e non grandi nel senso del codice) una sottocategorie di imprese medio-piccole per la gestione della cui crisi sia sufficiente l’intervento di un solo professionista sulla falsariga di esperienza di altri paesi dell’Unione (quali il mandatario ad hoc francese) il quale può interloquire con i rappresentanti del debitore e dei creditori con maggiore sollecitudine e con altrettanta sollecitudine può controllare la gestione imprenditoriale e prendere le necessarie decisioni all’esito delle trattative.

Poco si può dire, allo stato, circa l’efficacia dell’iniziativa dei creditori pubblici qualificati in quanto è ancora materia di discussione l’ammontare della soglia di indebitamento rilevante che fa scattare l’obbligo di segnalazione.

Ferma restando la necessità di porre per l’Agenzia delle Entrate un termine stringente decorrente dalla conoscenza della dichiarazione IVA e quindi dell’eventuale superamento della soglia, è lecito il dubbio della tempestività in concreto della segnalazione in quanto è il debitore, allocando le risorse nel pagamento del debito fiscale piuttosto che in quello del debito commerciale, che in un certo senso decide quando entrare nel mirino degli uffici.

Anticipazioni apparse sulla stampa circa statistiche elaborate sulla base degli indici approntati potrebbero far sorgere qualche perplessità, pur tenendo conto che la incompletezza delle informazioni disponibili può aver influenzato la significatività dei dati nel loro complesso, in quanto risulterebbe dalla simulazione che delle imprese le quali, in base ai loro bilanci, avrebbero dovuto essere oggetto di segnalazione per la presenza di tutti e cinque gli indicatori, (solo) il 50% è entrato poi nel triennio seguente in una procedura di crisi. Se così fosse, vorrebbe dire che gli indicatori, asetticamente considerati, comporterebbero che tra le imprese segnalate la metà non sarebbe in uno stato da comportare un intervento esterno in quanto o in grado di superare la crisi autonomamente o, più radicalmente, perché non in crisi (falso positivo). E’ chiaro che una tale situazione non sarebbe accettabile in quanto si interferirebbe senza necessità nella vita dell’azienda rischiando non solo un’inutile attività dell’OCRI ma, peggio, una interferenza potenzialmente pericolosa. E’ allora necessario insistere sulla necessità che gli organi di controllo si assumano la responsabilità di valutare caso per caso se l’accensione della spia del rischio, ineccepibile sulla sola base del dato numerico, sia significativa nel caso concreto, non solo valutando unitariamente i vari indici (come impone di fare il secondo comma dell’art. 13 del Codice), ma anche comparandoli con ogni significativo elemento di valutazione a loro disposizione, effettuando la segnalazione solo dopo una responsabile indagine che nessun criterio astratto può sostituire.

E’ sperabile, comunque, che il lavoro in corso porti a ulteriori affinamenti in quanto la partita che si gioca è di straordinaria importanza e nulla come il rischio di un apprezzabile percentuale di interventi non necessari potrebbe far perdere la fiducia in uno strumento che appare, invece, ormai necessario.

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