La mancata produzione da parte di Banca Popolare di Bari del contratto quadro dal quale sono derivati gli ordini di investimento in proprie azioni determina la nullità dei singoli ordini di acquisto, non essendo possibile una ratifica tacita che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma.
A tale nullità, contenuta nell’art. 23, comma 3, del d.lgs n. 58 del 1998, non si applica la disciplina propria dell’annullabilità e quindi l’esercizio dell’azione nel termine quinquennale di prescrizione, bensì il regime proprio della nullità e perciò l’imprescrittibilità della relativa azione.
Ne consegue che all’investitore spetta il risarcimento del danno uguale al differenziale dei titoli investiti pari al danno emergente patito, ferma la detrazione dal riconoscimento della somma dovuta dalle cedole medio tempore riscosse che fungono da limite quantitativo alla domanda di ripetizione dell’indebito.