Il cliente ha diritto di ricevere dall’intermediario un’informazione adeguata in concreto, con riferimento tanto alle specifiche caratteristiche del titolo negoziato, quanto alle proprie finalità personali e alla propria situazione finanziaria complessiva.
Pertanto, l’obbligo dell’intermediario di fornire al cliente una informazione complessiva sempre adeguata alla situazione concreta, si sostanzia poi in quello, integrante una applicazione del primo, di astenersi, ai sensi dell’art. 29 Reg. Consob 11522/1998, dal compimento di operazioni inadeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”.
Un investimento che conduca ad impegnare una quota pari all’82% dell’intero portafoglio in un titolo oggettivamente rischioso integra una operazione di per sé stessa inadeguata sotto il profilo dimensionale, con conseguente insorgenza a carico della Banca degli obblighi di comunicazione ed astensione ex art. 29 Reg. Consob. Obblighi che invece nella specie, con riguardo allo specifico profilo in esame, non appaiono affatto rispettati.