L’atto di divisione della comunione ereditaria non può essere considerato, ai fini dell’imposta di registro, alla stregua di una vendita ex art 34 DPR 131/1986, anche qualora alcuni coeredi abbiano ricevuto beni in natura di valore superiore alla loro quota, se in ragione dell’effetto perequativo dei conguagli non vi è stata una attribuzione di ricchezza eccedente il valore della quota spettante a ciascun coerede.