La gestione dell’esposizione debitoria del cliente rientra nel quadro delle valutazioni di merito creditizio di competenza esclusiva del soggetto erogante, e alle quali l'ABF non si può sostituire, essendo, peraltro, la propria competenza limitata all’«accertamento di diritti, obblighi e facoltà» (disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari adottate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009, sez. I, § 4) (nel caso di specie, le parti avevano concluso un accordo finalizzato a consentire il rientro dalle posizioni debitorie da parte del cliente, imputando i pagamenti da effettuare agli scoperti di conto corrente ed alla restituzione di quanto ancora dovuto in ragione di un estinto contratto di mutuo).