Sono indici probatori della mancata diligenza da parte dell'intermediario nella prestazione del servizio di home banking: a) l’avvenuto blocco del conto cautelativamente (ancorchè tardivamente) operato dall’intermediario per aver questi autonomamente ravvisato irregolarità ed anomalie nell’operatività del servizio, in relazione alle cui cause non ha peraltro fornito alcun chiarimento, il che sembra confermare la riconducibilità dell’evento a responsabilità dell’intermediario; b) le notizie di stampa circa la vulnerabilità del sistema informatico dell’intermediario, la cui ripetuta diffusione in ambito nazionale consente di far ricorso alla nozione di fatto notorio, ciò costituendo un secondo attendibile indice di inesatto adempimento a suo carico; c) la circostanza che l’intermediario, nel sostenere l’elevato standard di sicurezza delle proprie procedure, non abbia neppure dedotto, e tantomeno provato come era suo onere, l’avvenuta adozione dei più recenti e aggiornati presidi tecnici, quali, ad esempio, l’invio di appositi “sms alert” di conferma delle singole operazioni o l’adozione di sistemi, quali il c.d. “token”, capaci di generare credenziali di accesso monouso; d) la genericità della risposta data al cliente, il cui contenuto concerne elusivamente il noto fenomeno del c.d. phishing delle credenziali di accesso al conto on line.