Con riferimento ai rapporti di c.d. e-banking, compete all’intermediario non solo l’obbligo di costante aggiornamento tecnico dei presidi di protezione del proprio sistema informatico, ma anche quello di adozione di ogni soluzione idonea a prevenire o ridurre le possibilità di accesso fraudolento al conto on line, quali, ad esempio, l’invio al titolare del conto di appositi “sms alert” di conferma di ogni singola operazione o l’adozione di sistemi capaci di generare credenziali di accesso monouso. Conformemente ai principi generali dell’ordinamento che la prova in ordine all’esatto adempimento della prestazione dovuta dall’intermediario – vale dire l’adozione di ogni più opportuna forma di protezione delle procedure strumentali all’operatività del conto on line e di corretto funzionamento del relativo sistema informatico, come del resto previsto all’art. 2, p. 4 secondo cpv., della Sez. G delle citate Condizioni Particolari – sia posta a suo carico in quanto debitore della prestazione stessa.