I rapporti tra la banca ed un imprenditore/professionista possono essere pattiziamente regolati in modo parzialmente diverso, anche in punto di responsabilità per le operazioni di pagamento on line, da quanto previsto dalla direttiva comunitaria sui servizi di pagamento (art. 51.1, Dir. 2007/64/CE,) e dal relativo decreto legislativo di attuazione (art. 2, comma 4, lett. b,c, d. lgs. n. 27/1/2010 n. 11). Sotto questo profilo, la limitazione di responsabilità ai solo casi di dolo o colpa grave prevista dal contratto in favore della banca deve pertanto ritenersi pienamente valida ed opponibile al cliente nei limiti consentiti dall’art. 1229, comma 1, c.c., che dichiara nullo “qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”.