Per quanto concerne l’applicazione della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, come previsto dal Piano Famiglie adottato dall’ABI nel dicembre 2009, il § 5 del documento tecnico del Piano Famiglie prevede il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 quale «arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l’avvio della sospensione». Ne consegue che, laddove la cessazione del rapporto di lavoro del mutuatario si sia verificata in un momento antecedente rispetto a quello ivi previsto, la domanda di sospensione deve ritenersi legittimamente respinta dalla banca.
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