La clausola del contratto di conto corrente relativa alla disciplina del servizio di home banking, la quale preveda che il cliente è responsabile dell’utilizzo dei codici segreti a lui assegnati anche in caso di uso improprio o illegittimo (da parte di terzi, se interpretata nel senso della totale irresponsabilità della banca nell’ipotesi di prelievi fraudolenti di terzi a danno del cliente, deve ritenersi invalida alla stregua della disciplina generale in tema di contratti dei consumatori. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, lettera b) del codice del consumo (d. lgs. n. 206/2005), “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di (…); b) escludere o limitare le azioni o di diritti dei consumatori nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”. La clausola, in quanto vessatoria, sarebbe inopponibile al consumatore, essendo relativamente nulla ex art. 36, comma 3.