La violazione dell’obbligo informativo sancito dall’art. 5 del Codice di deontologia approvato dal Garante della privacy il 16 novembre 2004 assume una funzione causale nella produzione del danno non patrimoniale del cliente le volte in cui è ragionevolmente prevedibile che l’informazione avrebbe potuto, anche per l’entità del credito reclamato dall’intermediario, evitare la segnalazione comminata (riuscendo adeguata la sollecitazione a comporre la crisi di cooperazione negoziale).