Nel caso in cui il cliente chieda che non venga contabilizzata a suo carico, dalla propria banca, un’operazione di pagamento non autorizzata, in quanto superiore al massimale giornaliero ma erroneamente registrata da ATM di altro intermediario, presso il quale cliente ha effettuato due prelievi, il secondo dei quali non erogato ma registrato, la posizione del cliente viene garantita dalla nuova disciplina di cui al D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 11, i cui artt. 10 e 11, consento, appunto, di attuare la tutela del cliente che, incorso nel malfunzionamento di un ATM, non abbia trovato sufficiente appoggio nella propria banca, mostratasi negligente nell’operare i riscontri richiesti, imponendo a questa (art. 11 D.Lgs n.11 del 2010) di “riporta(re) il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo".