Deve escludersi la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario a conoscere delle controversie aventi ad oggetto polizze miste speciali a capitale rivalutabile, le quali si configurano, ai sensi dell’art.1 del decreto legislativo 58/98, come prodotti assicurativi con finalità di investimento. Sul punto, infatti, le “Disposizioni della Banca d’Italia del 18.6.2009”, nella sez. I, paragrafo 4, capoverso 1, espressamente prevedono che “all’ABF possono essere sottoposte controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi ed alle attività di investimento”.