Nel caso in cui l’operazione di surroga sia stata fortemente rallentata da un atteggiamento sin troppo prudente della banca cessionaria che abbia avanzato riserve sulla possibilità di procedere ad una surroga in forma “bilaterale", piuttosto che "trilaterale", in ossequio ad una normativa interna predisposta in conformità a circolare ABI del 2007, talché, di fronte ad una richiesta del cliente del 14 maggio 2009, fino al 10 giugno 2010, data del ricorso, la procedura di surroga non era stata ancora realizzata, deve ritenersi fondata la richiesta avanzata dal cliente di ottenere senza indugi l’atto di surroga. Diversamente, non può essere accolta la richiesta di risarcimento danni per ritardata surroga, ex art. 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in quanto questa, come prescrive la medesima legge, andava inoltrata alla banca cedente, che può rivalersi nei confronti della cessionaria, e non alla cessionaria.