La posizione dell’intermediario il quale, nell’ambito del rapporto di conto corrente, esegue un pagamento per ordine del proprio cliente a favore di un terzo, addebitandogliene poi l’importo in conto, è quella tipica che assume il delegato nel congegno della fattispecie della delegazione di pagamento di cui all’art. 1269 cod. civ., il che implica, pertanto, l’applicabilità della regola generale posta dall’art. 1271, comma terzo, che esclude in via di principio la possibilità per il delegato di opporre al delegatario eventuali eccezioni derivanti dal rapporto intercorso tra quest’ultimo e il delegante. Laddove quindi il pagamento abbia ad oggetto le commissioni dovute dalla società all’intermediario terzo fornitore del servizio di pagamento tramite POS, deve ritenersi esclusa la possibilità per il delegato di opporre tutte le eccezioni relative al rapporto tra il proprio cliente (il delegante) e il fornitore del servizio di pagamento (il delegatario) originate dal contratto di convenzionamento, e dunque anche quelle eventualmente attinenti ad una nullità della clausola che prevedeva il pagamento delle commissioni.