Premesso l’incontestabile rapporto di accessorietà del contratto di assicurazione rispetto al finanziamento (la regolamentazione contrattuale, infatti, collega il corso del rapporto assicurativo alle sorti del finanziamento in quanto la polizza, indiscutibilmente, copriva il rischio collegato al credito), ne consegue sussistenza di un oggettivo collegamento tra i due contratti, che rileva in caso di estinzione anticipata. Sul punto, inoltre, rileva l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (“Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”), il quale prevede espressamente che: “Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (…), il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”.