L’indebita iscrizione in CRIF dev’essere riconsiderata quale fonte di pregiudizio non patrimoniale del segnalato, specialmente in relazione agli ambiti presso i quali proprio l’accessibilità del dato diffuso in violazione di legge è in grado di alterare in pejus il merito di credito individuale. Fra tali ambienti deve escludersi naturalmente quello familiare, essendo la famiglia, sotto il profilo che qui rileva, costituita da un ambito di persone che, data l’intimità dei legami e l’universalità di questi, sono in grado di conservare tendenzialmente immutato l’apprezzamento rispetto al segnalato pur a fronte dell’impossibilità di accedere al credito per effetto della richiamata segnalazione. Nell’atto idoneo a ledere la reputazione personale del soggetto passivo, il danno è in re ipsa e dovrà essere risarcito senza che il danneggiato debba fornire la prova della esistenza.