Le disposizioni delle direttive comunitarie non ancora attuate o non correttamente attuate negli ordinamenti nazionali, quando siano (come si reputano essere quelle sopra richiamate) incondizionate e sufficientemente precise (c.d. autoesecutive) e sia scaduto il termine per il loro recepimento, oltre ad essere immediatamente applicabili nei rapporti fra Stato (o pubbliche amministrazioni in genere) e soggetti privati (c.d. efficacia verticale), possono essere invocate, quando abbiano un contenuto sufficientemente dettagliato, preciso ed incondizionato, anche nelle controversie tra privati. Ne consegue l’applicabilità del principio enunciato nella direttiva comunitaria Direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno alle controversie insorte nel periodo successivo alla sua entrata in vigore ma anteriore al suo recepimento interno, e cioè del principio, ispirato al criterio del rischio d’impresa, per cui il rischio dell’utilizzo fraudolento dello strumento informatico, salvo il caso in cui il cliente sia incorso in colpa grave (o abbia commesso dolo).