In base alle attuali conoscenze tecnologiche, non si può affatto escludere l’eventualità che la sottrazione al cliente, da parte del terzo frodatore, dei codici identificativi attribuiti al primo per l’accesso ai servizi bancari on line o per l’utilizzo di strumenti di pagamento, avvenga senza che al comportamento del cliente stesso possa riconoscersi alcuna efficienza causale nella produzione del fatto illecito (il “furto” dei detti codici d’accesso o numeri identificativi).