Gli articoli 4 e 17 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, come modificata dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, letti alla luce dei diritti della difesa garantiti dal diritto dell’Unione, in particolare del diritto di essere ascoltato, nonché degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi di uno Stato membro, in forza della quale una decisione che accerta un’infrazione alla succitata direttiva, una volta la decisione divenuta definitiva, ha efficacia vincolante in un successivo procedimento diretto all’inflizione di una sanzione amministrativa a carattere penale per violazione delle disposizioni di detta direttiva, in quanto le parti interessate da tale procedimento non abbiano potuto, nel corso del precedente procedimento di accertamento dell’infrazione in parola, esercitare pienamente i diritti della difesa, in particolare il diritto di essere ascoltato, né far valere il diritto al silenzio né beneficiare della presunzione di innocenza con riguardo agli elementi di fatto destinati a essere successivamente utilizzati a sostegno dell’accusa, o non possano beneficiare del diritto a un ricorso effettivo avverso una siffatta decisione dinanzi a un giudice competente a dirimere questioni tanto di fatto quanto di diritto.
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