Il diritto in capo al cliente di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall’art. 119 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385, opera anche nel caso in cui nel rapporto originario con il cliente sia subentrato, a seguito di fusione per incorporazione, un nuovo soggetto intermediario.