I pagamenti con carta di credito sono opponibili al titolare solo se la firma apposta in calce ai relativi scontrini di spesa è a lui riconducibile. Infatti, con l’apposizione della firma sulla nota di spesa il titolare, nella sua qualità di delegante, ordina all’emittente (delegato) di pagare una somma all’esercente (delegatario). Pertanto, la sottoscrizione del memorandum di spesa rappresenta un elemento indefettibile della fattispecie delegatoria. Ne consegue che, in caso di disconoscimento della firma sui memorandum di spesa da parte del cliente, si deve concludere che il titolare non abbia impartito all’intermediario uno iussum delegatorio e che, in conseguenza, gli addebiti debbano essere stornati per intero.