L’art. 58, comma 5, TUB deroga, nello specifico ambito dell’ordinamento bancario, alla disciplina dettata nel codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento di azienda. Si tratta di norma che esplica i suoi effetti sul piano del diritto sostanziale; mentre nessuna deroga alle disposizioni generali è prevista sul piano processuale, ove trova, invece, applicazione l’art. 111 c.p.c. – secondo cui “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie” – per tutte le ipotesi di trasferimento, a titolo particolare, del rapporto controverso.